Art. 10 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. Il Soggetto Gestore e il Ministero, in ogni fase del procedimento, possono effettuare ulteriori controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.