Art. 14 Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione 1. Il Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita' del richiedente, della completezza della domanda e dell'ammissibilita' del progetto di sviluppo e del piano di attivita'. 2. Ai fini di cui al comma 1, il modulo di domanda, completo di una scheda descrittiva del progetto di sviluppo e del piano di attivita', riporta i dati e le informazioni utili a verificare la coerenza dei medesimi con i requisiti indicati, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 12 del presente decreto. 3. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Soggetto Gestore adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni e, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, ne da' comunicazione al soggetto proponente. 4. Ai fini dell'adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il Soggetto Gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. 5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, il Soggetto Gestore procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.