Art. 14 
 
      Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione 
 
  1. Il Soggetto Gestore, nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande, procede alla verifica della  sussistenza
dei requisiti soggettivi di  ammissibilita'  del  richiedente,  della
completezza della  domanda  e  dell'ammissibilita'  del  progetto  di
sviluppo e del piano di attivita'. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il modulo di domanda, completo di una
scheda descrittiva del progetto di sviluppo e del piano di attivita',
riporta i dati e le informazioni utili a verificare la  coerenza  dei
medesimi con i requisiti  indicati,  rispettivamente,  all'art.  6  e
all'art. 12 del presente decreto. 
  3. Per le domande in relazione alle quali le verifiche  di  cui  al
comma 1 si concludono con esito positivo, il Soggetto Gestore  adotta
la delibera di ammissione alle agevolazioni e, entro sessanta  giorni
dalla data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  ne  da'
comunicazione al soggetto proponente. 
  4.  Ai  fini  dell'adozione  della  delibera  di  ammissione   alle
agevolazioni, il Soggetto Gestore procede alla registrazione  e  alle
verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale  degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni e,  ove  nulla  osti,  adotta  il
provvedimento. 
  5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al  comma  1  si
concludano  con  esito  negativo,  il  Soggetto  Gestore  procede   a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni e integrazioni.