Art. 23 Revoca delle agevolazioni 1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), f) e g), le agevolazioni di cui al presente Capo III sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) adozione, da parte del Soggetto Gestore, di un provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del Capo II del presente decreto; b) mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, comma 4; c) mancato versamento, da parte dell'attore dell'ecosistema abilitato, delle risorse connesse all'investimento nel capitale di rischio entro sei mesi dalla deliberazione del medesimo; d) detenzione dell'investimento nel capitale di rischio per un periodo non inferiore a diciotto mesi; e) negli ulteriori casi previsti dalla delibera di ammissione di cui all'art. 21, comma 2.