Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) sono classificabili come piccole imprese, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del regolamento di esenzione; b) sono regolarmente costituite da meno di ventiquattro mesi e iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012; c) si trovano nelle prime fasi di avviamento dell'attivita' o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed); d) hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; g) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura. 3. Possono, altresi', accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, purche' l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni; entro il medesimo termine, l'impresa deve, altresi', inoltrare domanda di iscrizione al registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui al comma 1, lettera b). L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione.