Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le start-up innovative che, alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione: 
    a) sono classificabili come piccole imprese, ai sensi  di  quanto
previsto all'allegato 1 del regolamento di esenzione; 
    b) sono regolarmente costituite da meno di  ventiquattro  mesi  e
iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di
cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012; 
    c) si trovano nelle prime fasi  di  avviamento  dell'attivita'  o
nella prima fase di sperimentazione dell'idea  d'impresa  (pre-seed),
oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market
fit (seed); 
    d) hanno sede legale e operativa ubicata su tutto  il  territorio
nazionale; 
    e)  non  rientrano  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) hanno restituito agevolazioni godute per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
    g) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie. 
  2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le start-up innovative: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda; 
    c) operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca  e
dell'acquacoltura. 
  3. Possono, altresi', accedere alle agevolazioni di cui al presente
decreto le persone fisiche  che  intendono  costituire  una  start-up
innovativa, purche' l'impresa sia formalmente costituita entro e  non
oltre trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle
agevolazioni; entro il medesimo termine,  l'impresa  deve,  altresi',
inoltrare domanda di iscrizione al registro delle imprese, sia  nella
sezione ordinaria, sia nella sezione speciale  di  cui  al  comma  1,
lettera b). L'effettiva iscrizione nella  predetta  sezione  speciale
del registro delle  imprese  deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta di erogazione dell'agevolazione.