Art. 6 Progetti di sviluppo ammissibili 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le start-up innovative di cui all'art. 5 devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche: a) essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, gia' individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti piu' operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile; b) prevedere l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team dotati di capacita' tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo, o in alternativa prevedere il consolidamento del team e di tali capacita' tramite la ricerca di professionalita' reperibili sul mercato; c) essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.