Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate
dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per: 
    a)  «politica  di  impegno»:  la  politica   prevista   dall'art.
124-quinquies, comma 1, del TUF, concernente le societa'  partecipate
aventi azioni ammesse alla negoziazione in un  mercato  regolamentato
italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 
    b)  «strategia  di  investimento  azionario»:  la  strategia   di
investimento nelle societa' di cui alla lettera a); 
    c) «gestori di attivi»: i soggetti indicati nell'art. 124-quater,
comma 1, lettera a), del TUF.