Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 124-quater, comma 1, lettera b), punto 2, del TUF e, cioe', ai fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica e ai fondi pensione aperti, che sono iscritti all'albo della COVIP e che hanno almeno cento aderenti, a condizione che nella loro politica di investimento sia prevista la possibilita' di investimenti in societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea. 2. Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 non sono dovute in relazione ai comparti dei fondi preesistenti interamente gestiti tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V.