Art. 3 Termini di trasmissione 1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo a decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021.