((Art. 1 bis 
 
Modifiche  all'articolo  12  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di  assegnazione  di
  beni sequestrati o confiscati 
 
  1. All'articolo 12 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « o a enti del Terzo settore,  disciplinati  dal  codice  del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,
che ne abbiano fatto espressamente richiesta per  fini  di  interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono  con
oneri  a  proprio  carico   allo   smaltimento   delle   imbarcazioni
eventualmente loro  affidate,  previa  autorizzazione  dell'autorita'
giudiziaria competente.  Fino  all'operativita'  del  registro  unico
nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo  45  del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si  considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del
medesimo codice»; 
    b) al comma 8-quinquies: 
      1) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «  assegnati  »  sono
inserite le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le  parole:  «  o
trasferiti all'ente » sono inserite le seguenti: « o,  in  subordine,
agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 »; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Resta fermo
che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri
a proprio carico allo smaltimento  delle  imbarcazioni  eventualmente
loro trasferite,  previa  autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
competente.»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n.  286,  come  modificato  dalla  presente
          legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 1.