Art. 11 
 
Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi  pubblici
                e ai locali di pubblico trattenimento 
 
  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) All'articolo 13: 
      1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato  una  o
piu' denunzie ((o siano state condannate))  anche  con  sentenza  non
definitiva nel corso degli ultimi  tre  anni  per  la  vendita  o  la
cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di  cui  all'articolo
73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n.  309,  per  fatti  commessi  all'interno  o  nelle
immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,
locali pubblici o aperti al pubblico,  ovvero  in  uno  dei  pubblici
esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il
Questore,  valutati  gli   elementi   derivanti   dai   provvedimenti
dell'Autorita'  giudiziaria  e  sulla  base  degli  accertamenti   di
polizia, puo' disporre, per  ragioni  di  sicurezza,  il  divieto  di
accesso agli stessi locali  o  a  esercizi  analoghi,  specificamente
indicati, ovvero di stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  degli
stessi.»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: ((«6.  La  violazione
dei divieti)) e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e  3  e'  punita
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa  da  8.000  a
20.000 euro.». 
    b) all'articolo 13-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
        «1. Fuori dei casi di  cui  all'articolo  13,  nei  confronti
delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per  reati  commessi
in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici  esercizi  o  in
locali di pubblico trattenimento  ovvero  nelle  immediate  vicinanze
degli stessi, o per delitti  non  colposi  contro  la  persona  o  il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, qualora dalla condotta possa  derivare  un  pericolo  per  la
sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi  o   locali   di   pubblico   trattenimento   specificamente
individuati in ragione dei  luoghi  in  cui  sono  stati  commessi  i
predetti reati ovvero delle persone con  le  quali  l'interessato  si
associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre,
per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei
confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva,
per taluno dei predetti reati. 
        1-bis. Il Questore puo' disporre il  divieto  di  accesso  ai
pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti  nel
territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per
i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o  di
fermo  convalidato  dall'autorita'  giudiziaria,  ovvero  condannate,
anche con sentenza non definitiva. 
        1-ter. In ogni caso, la  misura  disposta  dal  Questore,  ai
sensi  dei  commi  1  e  1-bis,  ricomprende  anche  il  divieto   di
stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi  e  dei
locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»; 
      2) al comma 2, le parole « al comma 1 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »; 
      3) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »; 
      4) al comma 4, le parole « dal comma 1 » sono sostituite  dalle
seguenti: « dai commi 1 e 1-bis »; 
      5) al comma 6, le parole « del divieto » sono sostituite  dalle
seguenti: « dei divieti e delle prescrizioni » e le parole «  da  sei
mesi ad un anno e con  la  multa  da  5.000  a  20.000  euro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e con la multa da
8.000 a 20.000 euro ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 13  e  13-bis  del
          decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18   aprile   2017,   n.   48
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle
          citta'), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto  dello  spaccio
          di sostanze stupefacenti all'interno o  in  prossimita'  di
          locali  pubblici  o  aperti  al  pubblico  e  di   pubblici
          esercizi). - 1. Nei confronti  delle  persone  che  abbiano
          riportato una o piu'  denunzie  o  siano  state  condannate
          anche con sentenza non definitiva nel  corso  degli  ultimi
          tre  anni  per  la  vendita  o  la  cessione  di   sostanze
          stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309,  per  fatti  commessi  all'interno  o
          nelle immediate vicinanze  di  scuole,  plessi  scolastici,
          sedi universitarie, locali pubblici o aperti  al  pubblico,
          ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
          della legge 25 agosto 1991, n. 287, il  Questore,  valutati
          gli elementi  derivanti  dai  provvedimenti  dell'Autorita'
          giudiziaria e sulla base  degli  accertamenti  di  polizia,
          puo' disporre, per ragioni  di  sicurezza,  il  divieto  di
          accesso  agli  stessi  locali  o   a   esercizi   analoghi,
          specificamente  indicati,  ovvero  di  stazionamento  nelle
          immediate vicinanze degli stessi. 
              2. Il divieto di cui al comma 1 non puo'  avere  durata
          inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e'
          disposto individuando modalita' applicative compatibili con
          le esigenze di  mobilita',  salute,  lavoro  e  studio  del
          destinatario dell'atto. 
              3. Nei casi  di  cui  al  comma  1,  il  questore,  nei
          confronti dei soggetti gia'  condannati  negli  ultimi  tre
          anni con sentenza definitiva, puo' altresi'  disporre,  per
          la durata massima di due anni, una o  piu'  delle  seguenti
          misure: 
                a)  obbligo  di  presentarsi  almeno  due   volte   a
          settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
          presso    il    comando    dell'Arma    dei     carabinieri
          territorialmente competente;  obbligo  di  rientrare  nella
          propria abitazione, o in altro  luogo  di  privata  dimora,
          entro una determinata ora e di non uscirne prima  di  altra
          ora prefissata; 
                b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
                c) obbligo di comparire in un ufficio  o  comando  di
          polizia specificamente indicato, negli orari di entrata  ed
          uscita dagli istituti scolastici. 
              4. In relazione al provvedimento di cui al comma  3  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre
          1989, n. 401. 
              5. I divieti di cui al comma 1 possono essere  disposti
          anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che
          hanno  compiuto  il  quattordicesimo  anno  di   eta'.   Il
          provvedimento e' notificato  a  coloro  che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale. 
              6. La violazione dei divieti e  delle  prescrizioni  di
          cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da sei  mesi
          a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. 
              7. Nei casi di condanna per i reati di cui al  comma  1
          commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di  locali
          pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno  dei  pubblici
          esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
          n. 287, la concessione della sospensione condizionale della
          pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di
          accedere   in   locali   pubblici   o   pubblici   esercizi
          specificamente individuati.». 
              «Art.  13-bis  (Disposizioni  per  la  prevenzione   di
          disordini negli esercizi pubblici e nei locali di  pubblico
          trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
          nei confronti delle persone denunciate,  negli  ultimi  tre
          anni, per reati commessi in occasione  di  gravi  disordini
          avvenuti in pubblici  esercizi  o  in  locali  di  pubblico
          trattenimento  ovvero  nelle  immediate   vicinanze   degli
          stessi, o per delitti non colposi contro la  persona  o  il
          patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo  604-ter
          del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un
          pericolo per la sicurezza, il  Questore  puo'  disporre  il
          divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico
          trattenimento specificamente  individuati  in  ragione  dei
          luoghi in cui sono stati commessi i predetti  reati  ovvero
          delle  persone  con  le  quali  l'interessato  si  associa,
          specificamente  indicati.   Il   Questore   puo'   altresi'
          disporre, per motivi di sicurezza,  la  misura  di  cui  al
          presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati,
          anche con sentenza non definitiva, per taluno dei  predetti
          reati. 
              1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di  accesso
          ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico  trattenimento
          presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti
          delle persone che, per i reati di  cui  al  comma  1,  sono
          state poste in stato di  arresto  o  di  fermo  convalidato
          dall'autorita' giudiziaria, ovvero  condannate,  anche  con
          sentenza non definitiva. 
              1-ter. In ogni caso, la misura disposta  dal  Questore,
          ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il  divieto
          di stazionamento nelle  immediate  vicinanze  dei  pubblici
          esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
          vietato l'accesso. 
              2. Il divieto di cui ai commi 1  e  1-bis  puo'  essere
          limitato a specifiche fasce orarie e  non  puo'  avere  una
          durata inferiore a sei mesi ne' superiore a  due  anni.  Il
          divieto   e'   disposto,   con   provvedimento    motivato,
          individuando comunque modalita' applicative compatibili con
          le esigenze di mobilita', salute e lavoro del  destinatario
          dell'atto. 
              3. Il divieto di cui ai commi 1  e  1-bis  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
          provvedimento e' notificato  a  coloro  che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale. 
              4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali
          e' notificato il divieto previsto dai commi 1  e  1-bis  di
          comparire personalmente  una  o  piu'  volte,  negli  orari
          indicati, nell'ufficio o comando di polizia  competente  in
          relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in  quello
          specificamente indicato. 
              5. In relazione al provvedimento di cui al comma  4  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre  1989,
          n. 401. 
              6. La violazione dei divieti e  delle  prescrizioni  di
          cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei
          mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».