Art. 15 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a),  e)
ed f) si applicano  anche  ai  procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
con esclusione dell'ipotesi  prevista  dall'articolo  384,  ((secondo
comma)), del codice di procedura ((civile.)) 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a),  b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 384, secondo comma,
          del codice di procedura civile: 
              «Art. 384 (Enunciazione  del  principio  di  diritto  e
          decisione della causa nel merito). - (Omissis). 
              La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza
          rinviando  la  causa  ad  altro  giudice,  il  quale   deve
          uniformarsi al principio di diritto  e  comunque  a  quanto
          statuito dalla Corte, ovvero decide  la  causa  nel  merito
          qualora  non  siano  necessari  ulteriori  accertamenti  di
          fatto. 
              (Omissis).».