Art. 3 
 
Disposizioni in materia  di  trattenimento  e  modifiche  al  decreto
                 legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  10-ter,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Lo  straniero  e'  tempestivamente  informato  dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida  del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»; 
    b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo  periodo,  e'
inserito il seguente: 
      «Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  14,  comma
2.»; 
    c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
« A tal fine  effettua  richiesta  di  assegnazione  del  posto  alla
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «  1.1.  Il
trattenimento dello straniero di cui non e'  possibile  eseguire  con
immediatezza  l'espulsione  o  il  respingimento  alla  frontiera  e'
disposto con priorita' per coloro che siano considerati una  minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica o che  siano  stati  condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma  5-bis,  nonche'  per
coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i  quali  sono  vigenti
accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che
provengano da essi.»; 
      3) al comma 5: 
        a) al quinto periodo le parole « centottanta  giorni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « novanta giorni  ed  e'  prorogabile  per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino  di  un  Paese
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»; 
        b) al sesto periodo la parola « centottanta »  e'  sostituita
dalla seguente: « novanta » e dopo le parole « trenta giorni  »  sono
inserite le seguenti: ((« , prorogabile))  per  altri  trenta  giorni
qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  5-bis
(Iscrizione   anagrafica).   -   1.   Il    richiedente    protezione
internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di  cui  all'articolo
4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente,  a
norma  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ((, in particolare  degli  articoli
3, 5 e 7)). 
    2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e
11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai  sensi  dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223.
E'  fatto  obbligo  al  responsabile  di  dare  comunicazione   delle
variazioni della convivenza al competente ufficio di  anagrafe  entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 
    3. La comunicazione, da parte del responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale ((, ospitato nei centri di cui agli articoli  9  e  11
del  presente  decreto,  nonche'  nelle  strutture  del  sistema   di
accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,))  costituisce
motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 
    4. Ai richiedenti protezione internazionale  che  hanno  ottenuto
l'iscrizione  anagrafica,  e'  rilasciata,  sulla  base  delle  norme
vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata  al  territorio
nazionale e della durata di tre anni.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera a), dopo le parole:  «  legge  14  febbraio
1970, n. 95 », sono inserite le seguenti: ((« , o nelle  condizioni))
di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 »; 
        1.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) si  trova  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo
29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; »; 
        1.3) alla lettera c), dopo le parole « attivita'  illecite  »
sono aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  i  reati  previsti  dagli
articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera  d-bis)  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»; 
      2) al comma 3-bis), le parole:  «  centottanta  giorni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « novanta giorni (( , ))  prorogabili  per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino  di  un  Paese
con  cui  l'Italia  abbia  sottoscritto   accordi   in   materia   di
((rimpatri»)); 
      3) al comma 6, primo periodo, le parole « commi 1 e  3  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ». 
  ((3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta'
dichiarata da un minore si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
19-bis, comma 2»; 
  b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e  di
specifiche  situazioni  di  vulnerabilita',   anche   ai   fini   del
trasferimento prioritario del richiedente di cui al  comma  4-bis,  e
dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo  10
e' effettuata secondo le linee  guida  emanate  dal  Ministero  della
salute, d'intesa  con  il  Ministero  dell'interno  e  con  le  altre
amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di
cui al presente articolo e all'articolo 11.»)). 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  b),  numero  1)  si
applicano nel limite dei posti disponibili dei centri  di  permanenza
per  il  rimpatrio  o  delle  strutture  diverse  e  idonee,  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286. 
  4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Lo  straniero  e'
trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati  adeguati  standard
igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali  da  assicurare  la
necessaria informazione relativa al suo  status,  l'assistenza  e  il
pieno  rispetto  della  sua   dignita',   secondo   quanto   disposto
dall'articolo  21,  comma  8,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394.  Oltre  a   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la  liberta'  di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»; 
    b) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «((2-bis.))  Lo
straniero  trattenuto  puo'  rivolgere  istanze  o  reclami  orali  o
scritti, anche in busta chiusa, al ((Garante nazionale)) e ai garanti
regionali o locali dei diritti delle persone private  della  liberta'
personale.». 
  5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) formula  specifiche  raccomandazioni  all'amministrazione
interessata, se accerta la fondatezza delle  istanze  e  dei  reclami
proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla  lettera
e). L'amministrazione interessata, in caso di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-ter,  13  e  14
          del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10-ter (Disposizioni  per  l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
          142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
          effettuate le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico
          e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli  9  e  14
          del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
              2. Le operazioni di  rilevamento  fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
              3. Il rifiuto reiterato dello straniero  di  sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri  di  cui  all'articolo
          14.  Il  trattenimento  e'  disposto  caso  per  caso,  con
          provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
          una durata massima di trenta  giorni  dalla  sua  adozione,
          salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
          stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento
          e' disposto nei  confronti  di  un  richiedente  protezione
          internazionale, come definita  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.
          251, e' competente alla convalida il Tribunale  sede  della
          sezione   specializzata   in   materia   di   immigrazione,
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini   dell'Unione   europea.    Lo    straniero    e'
          tempestivamente informato  dei  diritti  e  delle  facolta'
          derivanti dal procedimento  di  convalida  del  decreto  di
          trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero,  ove
          non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 
              4. L'interessato e'  informato  delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.». 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1.  Per  motivi
          di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro
          dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
          e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
                c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              3-septies. Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto
          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di
          pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis  o
          all'articolo  14,  commi  5-ter  e  5-quater,  l'espulsione
          prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
          giorni residui di permanenza domiciliare  o  di  lavoro  di
          pubblica  utilita'  non  eseguiti   si   convertono   nella
          corrispondente  pena  pecuniaria  secondo  i   criteri   di
          ragguaglio indicati nei commi 2 e 6  dell'articolo  55  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. 
              Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto in uno dei centri di permanenza per  i  rimpatri
          di cui all'articolo 14, salvo  che  il  procedimento  possa
          essere definito nel luogo  in  cui  e'  stato  adottato  il
          provvedimento   di   allontanamento   anche    prima    del
          trasferimento in uno dei centri disponibili,  ovvero  salvo
          nel caso in cui non vi  sia  disponibilita'  di  posti  nei
          Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel  circondario  del
          Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice  di
          pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto   di
          fissazione dell'udienza di convalida, puo'  autorizzare  la
          temporanea   permanenza   dello   straniero,   sino    alla
          definizione del  procedimento  di  convalida  in  strutture
          diverse e idonee  nella  disponibilita'  dell'Autorita'  di
          pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
          precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
          giudice puo' autorizzare la permanenza,  in  locali  idonei
          presso   l'ufficio   di   frontiera    interessato,    sino
          all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
          oltre  le  quarantotto  ore   successive   all'udienza   di
          convalida. Le strutture ed  i  locali  di  cui  ai  periodi
          precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento  che
          assicurino il rispetto della  dignita'  della  persona.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma  2.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di informazione Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
          nel territorio degli Stati  membri  della  Unione  europea,
          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di
          Schengen. 
              14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al 13 gennaio  2009,  lo  straniero  che  si
          trova nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          rinviato verso tali Stati. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)
          annui a decorrere dall'anno 1998.». 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  A   tal   fine   effettua   richiesta   di
          assegnazione   del   posto    alla    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30  luglio
          2002,  n.  189.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1.1. Il trattenimento dello straniero  di  cui  non  e'
          possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione  o  il
          respingimento alla frontiera e' disposto con priorita'  per
          coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
          sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche  con
          sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
          comma 3, terzo periodo,  e  all'articolo  5,  comma  5-bis,
          nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
          quali sono vigenti accordi di cooperazione o  altre  intese
          in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel  centro,  presso  cui
          sono  assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari   e
          abitativi, con modalita' tali da assicurare  la  necessaria
          informazione relativa al  suo  status,  l'assistenza  e  il
          pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto  disposto
          dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
          reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al  Garante
          nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
          persone detenute o private della liberta' personale. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di permanenza  per  i  rimpatri  non
          puo' essere superiore a novanta giorni  ed  e'  prorogabile
          per altri trenta giorni qualora lo straniero sia  cittadino
          di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi  in
          materia di  rimpatri.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato
          trattenuto presso le strutture carcerarie  per  un  periodo
          pari  a  quello  di  novanta  giorni  indicato  al  periodo
          precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per  un
          periodo massimo di trenta  giorni,  prorogabile  per  altri
          trenta giorni qualora lo  straniero  sia  cittadino  di  un
          Paese  con  cui  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  in
          materia  di  rimpatri.  Tale  termine  e'  prorogabile   di
          ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del  giudice
          di  pace,  nei  casi  di  particolare  complessita'   delle
          procedure  di  identificazione  e  di  organizzazione   del
          rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
          detenuto,  la  direzione  della   struttura   penitenziaria
          richiede   al   questore   del   luogo   le    informazioni
          sull'identita'  e  sulla  nazionalita'  dello  stesso.  Nei
          medesimi  casi  il   questore   avvia   la   procedura   di
          identificazione  interessando   le   competenti   autorita'
          diplomatiche.   Ai    soli    fini    dell'identificazione,
          l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
          la traduzione del detenuto presso il piu' vicino  posto  di
          polizia per il tempo strettamente necessario al  compimento
          di tali operazioni. A tal fine il Ministro  dell'interno  e
          il Ministro della giustizia adottano i necessari  strumenti
          di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              7-bis. Nei casi di delitti commessi con  violenza  alle
          persone  o  alle  cose  in  occasione   o   a   causa   del
          trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
          o durante la permanenza  in  una  delle  strutture  di  cui
          all'articolo  10-ter,  per  i  quali  e'   obbligatorio   o
          facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
          codice  di  procedura  penale,  quando  non  e'   possibile
          procedere  immediatamente  all'arresto   per   ragioni   di
          sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato  di
          flagranza  ai  sensi  dell'articolo  382  del   codice   di
          procedura penale  colui  il  quale,  anche  sulla  base  di
          documentazione video o fotografica, risulta essere l'autore
          del fatto e l'arresto e' consentito entro  quarantotto  ore
          dal fatto. 
              7-ter. Per  i  delitti  indicati  nel  comma  7-bis  si
          procede sempre con giudizio direttissimo, salvo  che  siano
          necessarie speciali indagini. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 9  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente  non  puo'
          essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 
              2. Il  richiedente  e'  trattenuto,  ove  possibile  in
          appositi spazi, nei  centri  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla  base  di
          una valutazione caso per caso, quando: 
                a) si trova nelle condizioni  previste  dall'articolo
          1, paragrafo F della Convenzione relativa  allo  status  di
          rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,  ratificata
          con la legge 24 luglio  1954,  n.  722,  e  modificata  dal
          protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato  con
          la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
          agli articoli 12, comma 1,  lettere  b)  e  c),  e  16  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                a-bis) si trova nelle condizioni di cui  all'articolo
          29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
                b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo  3,  comma  1,
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  costituisce  un  pericolo  per  l'ordine   e   la
          sicurezza pubblica. Nella valutazione  della  pericolosita'
          si tiene conto di eventuali condanne,  anche  con  sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di procedura penale,  per  uno  dei  delitti
          indicati dall'articolo 380, commi 1  e  2,  del  codice  di
          procedura   penale   ovvero   per   reati   inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione  clandestina  o  per  reati  diretti   al
          reclutamento di persone da destinare alla  prostituzione  o
          allo  sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da
          impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti
          dagli articoli 12, comma 1, lettera  c),  e  16,  comma  1,
          lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251; 
                d) sussiste  rischio  di  fuga  del  richiedente.  La
          valutazione  sulla  sussistenza  del  rischio  di  fuga  e'
          effettuata, caso per caso,  quando  il  richiedente  ha  in
          precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o
          attestazioni false sulle proprie generalita' al  solo  fine
          di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
          espulsione  ovvero  non   ha   ottemperato   ad   uno   dei
          provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5,  5.2  e  13,
          nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286. 
              3. Al di fuori delle ipotesi di  cui  al  comma  2,  il
          richiedente che si trova in un centro di  cui  all'articolo
          14 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in
          attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
          o di espulsione ai sensi degli articoli 10,  13  e  14  del
          medesimo decreto legislativo, rimane nel centro  quando  vi
          sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e'  stata
          presentata  al  solo  scopo   di   ritardare   o   impedire
          l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. 
              3-bis. Salvo le ipotesi di cui  ai  commi  2  e  3,  il
          richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per  il  tempo
          strettamente necessario, e comunque non superiore a  trenta
          giorni, in appositi  locali  presso  le  strutture  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 1, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, per la determinazione  o  la  verifica
          dell'identita' o della  cittadinanza.  Ove  non  sia  stato
          possibile  determinarne  o  verificarne  l'identita'  o  la
          cittadinanza, il richiedente  puo'  essere  trattenuto  nei
          centri di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma  5
          del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta
          giorni prorogabili  per  altri  trenta  giorni  qualora  lo
          straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia  abbia
          sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 
              4.  Lo  straniero  trattenuto   nei   centri   di   cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, riceve, a cura  del  gestore,  le  informazioni  sulla
          possibilita' di richiedere  protezione  internazionale.  Al
          richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite  le
          informazioni di cui all'articolo 10, comma 1,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  con  la  consegna
          dell'opuscolo informativo previsto  dal  medesimo  articolo
          10. 
              5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
          trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'  adottato
          per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
          che il richiedente ha facolta' di presentare  personalmente
          o a mezzo di difensore memorie  o  deduzioni  al  tribunale
          sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
          provvedimento e'  comunicato  al  richiedente  nella  prima
          lingua  indicata  dal  richiedente  o  in  una  lingua  che
          ragionevolmente  si  suppone   che   comprenda   ai   sensi
          dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni.   Si
          applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  comprese  le  misure
          alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.
          La  partecipazione  del  richiedente  all'udienza  per   la
          convalida avviene, ove possibile, a  distanza  mediante  un
          collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il  centro
          di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il  collegamento
          audiovisivo  si  svolge  in  conformita'  alle   specifiche
          tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra  i
          Ministeri della giustizia e dell'interno entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, e,  in  ogni  caso,  con  modalita'  tali  da
          assicurare   la   contestuale,   effettiva   e    reciproca
          visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
          la possibilita' di udire quanto vi viene detto.  E'  sempre
          consentito al difensore, o a un suo  sostituto,  di  essere
          presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  richiedente.   Un
          operatore della polizia di Stato appartenente ai  ruoli  di
          cui all'articolo 39, secondo comma, della legge  1°  aprile
          1981, n. 121,  e'  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il
          richiedente e ne attesta l'identita'  dando  atto  che  non
          sono posti  impedimenti  o  limitazioni  all'esercizio  dei
          diritti e delle facolta' a lui  spettanti.  Egli  da'  atto
          dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
          del presente comma nonche', se  ha  luogo  l'audizione  del
          richiedente, delle  cautele  adottate  per  assicurarne  la
          regolarita' con riferimento al luogo ove si  trova.  A  tal
          fine interpella, ove  occorra,  il  richiedente  e  il  suo
          difensore. Delle operazioni svolte  e'  redatto  verbale  a
          cura del medesimo operatore della polizia di Stato.  Quando
          il  trattenimento  e'  gia'  in  corso  al  momento   della
          presentazione   della   domanda,   i    termini    previsti
          dall'articolo 14,  comma  5,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore  trasmette
          gli atti al tribunale sede della sezione  specializzata  in
          materia di immigrazione protezione internazionale e  libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea  per  la
          convalida del  trattenimento  per  un  periodo  massimo  di
          ulteriori sessanta giorni,  per  consentire  l'espletamento
          della procedura di esame della domanda. 
              6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento  non
          possono protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario
          all'esame della  domanda  ai  sensi  dell'articolo  28-bis,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25,  e  successive  modificazioni,  come   introdotto   dal
          presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi  di
          trattenimento  ai  sensi  dell'articolo  14   del   decreto
          legislativo 25  luglio  1998,  n.  286.  Eventuali  ritardi
          nell'espletamento    delle     procedure     amministrative
          preordinate all'esame  della  domanda,  non  imputabili  al
          richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. 
              7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3  e
          3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
          avverso  la  decisione   di   rigetto   della   Commissione
          territoriale ai  sensi  dell'articolo  35-bis  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, rimane  nel  centro  fino  all'adozione  del
          provvedimento di cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo
          35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato  a
          rimanere  nel  territorio  nazionale  in  conseguenza   del
          ricorso giurisdizionale proposto. 
              8. Ai fini di cui al comma 7,  il  questore  chiede  la
          proroga del trattenimento in corso  per  periodi  ulteriori
          non  superiori  a  sessanta  giorni  di  volta   in   volta
          prorogabili  da  parte  del   tribunale   in   composizione
          monocratica, finche' permangono le  condizioni  di  cui  al
          comma 7. In ogni caso, la durata massima del  trattenimento
          ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente
          dodici mesi. 
              9.  Il  trattenimento  e'  mantenuto  soltanto  finche'
          sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3,  3-bis  e  7.  In
          ogni caso, nei confronti  del  richiedente  trattenuto  che
          chiede  di  essere  rimpatriato  nel  Paese  di  origine  o
          provenienza  e'  immediatamente  adottato  o  eseguito   il
          provvedimento  di  espulsione  con   accompagnamento   alla
          frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e  5-bis,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
          rimpatrio equivale a ritiro  della  domanda  di  protezione
          internazionale. 
              10. Nel caso in cui il richiedente e'  destinatario  di
          un  provvedimento  di  espulsione  da  eseguirsi   con   le
          modalita' di cui  all'articolo  13,  commi  5  e  5.2,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine  per
          la  partenza  volontaria  fissato  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 13, comma 5, e' sospeso per  il  tempo  occorrente
          all'esame della domanda. In  tal  caso  il  richiedente  ha
          accesso alle misure di accoglienza  previste  dal  presente
          decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14. 
              10-bis.  Nel  caso  in  cui  sussistano  fondati  dubbi
          relativi all'eta' dichiarata da un minore si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.». 
              «Art. 9 (Misure di prima  accoglienza).  -  1.  Per  le
          esigenze di prima accoglienza e  per  l'espletamento  delle
          operazioni  necessarie  alla  definizione  della  posizione
          giuridica, lo straniero e' accolto nei  centri  governativi
          di prima accoglienza istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, secondo la programmazione e i criteri individuati  dal
          Tavolo  di  coordinamento  nazionale  e   dai   Tavoli   di
          coordinamento regionale  ai  sensi  dell'articolo  16,  che
          tengono conto,  ai  fini  della  migliore  gestione,  delle
          esigenze di contenimento della capienza massima. 
              2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere
          affidata ad enti locali, anche  associati,  alle  unioni  o
          consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che  operano
          nel settore dell'assistenza ai  richiedenti  asilo  o  agli
          immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
              3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono  essere  destinate,
          con decreto del Ministro dell'interno,  alle  finalita'  di
          cui al presente  articolo.  I  centri  di  accoglienza  per
          richiedenti asilo gia' istituiti alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui  al
          presente articolo. 
              4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui
          territorio e' situato il  centro  di  prima  accoglienza  e
          sentito  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione  del  Ministero   dell'interno,   invia   il
          richiedente  nelle  strutture  di  cui  al  comma   1.   Il
          richiedente   e'   accolto   per   il   tempo   necessario,
          all'espletamento delle operazioni di  identificazione,  ove
          non completate precedentemente, alla verbalizzazione  della
          domanda  ed  all'avvio  della  procedura  di  esame   della
          medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
          di salute diretto  anche  a  verificare,  fin  dal  momento
          dell'ingresso   nelle   strutture   di   accoglienza,    la
          sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di  cui
          all'articolo 17, comma 3. 
              4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4,  il
          richiedente   e'   trasferito,   nei   limiti   dei   posti
          disponibili, nelle strutture del Sistema di  accoglienza  e
          integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del  presente
          decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di  cui
          all'articolo 17, sulla base delle  specifiche  esigenze  di
          vulnerabilita', e' trasferito nelle  strutture  di  cui  al
          primo periodo in via prioritaria. 
              4-ter.  La  verifica  della  sussistenza  di   esigenze
          particolari e di specifiche situazioni  di  vulnerabilita',
          anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
          di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure  di
          accoglienza di cui all'articolo 10 e' effettuata secondo le
          linee guida emanate dal Ministero  della  salute,  d'intesa
          con   il   Ministero   dell'interno   e   con   le    altre
          amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
          centri di cui al presente articolo e all'articolo 11. 
              5.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  13,  comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  vedi  i
          riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Per il testo  dell'articolo  14  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge, vedi i riferimenti all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 146,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema
          di tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e  di
          riduzione controllata della popolazione  carceraria),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Garante nazionale dei  diritti  delle  persone
          private della  liberta'  personale).  -  1.  E'  istituito,
          presso il Ministero della giustizia, il  Garante  nazionale
          dei diritti delle persone private della liberta' personale,
          di seguito denominato "Garante nazionale". 
              1-bis. Il  Garante  nazionale  opera  quale  meccanismo
          nazionale di  prevenzione  ai  sensi  dell'articolo  3  del
          Protocollo opzionale alla Convenzione contro la  tortura  e
          altre pene o trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti,
          adottato il 18 dicembre 2002 con  Risoluzione  A/RES/57/199
          dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai
          sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195,  ed  esercita  i
          poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi  di  cui
          agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo. 
              2. Il Garante  nazionale  e'  costituito  in  collegio,
          composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
          carica per cinque anni non prorogabili.  Essi  sono  scelti
          tra    persone,    non    dipendenti    delle     pubbliche
          amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
          nelle discipline afferenti la tutela dei diritti  umani,  e
          sono nominati, previa delibera del Consiglio dei  Ministri,
          con decreto del Presidente  della  Repubblica,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari. 
              3. I  componenti  del  Garante  nazionale  non  possono
          ricoprire cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero
          incarichi  in   partiti   politici.   Sono   immediatamente
          sostituiti in caso di dimissioni,  morte,  incompatibilita'
          sopravvenuta,  accertato  impedimento  fisico  o  psichico,
          grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero
          nel caso in cui riportino condanna  penale  definitiva  per
          delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
          attribuita un'indennita' forfetaria annua,  determinata  in
          misura pari al 40 per  cento  dell'indennita'  parlamentare
          annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
          del collegio, fermo restando il diritto al  rimborso  delle
          spese  effettivamente  sostenute  di  vitto,   alloggio   e
          trasporto per gli spostamenti effettuati nello  svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale
          delle strutture e delle risorse messe  a  disposizione  dal
          Ministro della  giustizia,  e'  istituito  un  ufficio  nel
          numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno  20
          dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
          di 2 unita' del Ministero dell'interno  e  non  piu'  di  3
          unita' degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
          conservano   il   trattamento   economico   in   godimento,
          limitatamente alle voci fisse e continuative, con  oneri  a
          carico delle amministrazioni di provenienza sia in  ragione
          degli emolumenti di  carattere  fondamentale  che  per  gli
          emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
          altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
          carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
          e' scelto in  funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli
          ambiti  di  competenza  del  Garante.  La  struttura  e  la
          composizione dell'ufficio sono determinate con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e  favorire
          rapporti di  collaborazione  con  i  garanti  territoriali,
          ovvero con altre figure istituzionali comunque  denominate,
          che hanno competenza nelle stesse materie: 
                a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia  dei
          detenuti,  degli  internati,  dei  soggetti  sottoposti   a
          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di
          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti
          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
          regolamenti; 
                b) visita, senza necessita'  di  autorizzazione,  gli
          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'
          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture
          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a
          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti
          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'
          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza
          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'
          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze
          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque
          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze
          restrittive; 
                c) prende  visione,  previo  consenso  anche  verbale
          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della
          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e
          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di
          detenzione o di privazione della liberta'; 
                d) richiede alle amministrazioni  responsabili  delle
          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i
          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non
          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il
          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere
          l'emissione di un ordine di esibizione; 
                e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
          diritti previsti  agli  articoli  20,  21,  22,  e  23  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto   1999,   n.   394,   e   successive
          modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
          previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, nonche' presso i locali di cui  all'articolo
          6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna  in
          qualunque locale; (12) 
                f)      formula      specifiche       raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
          dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della  legge
          26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione  interessata,  in
          caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel  termine
          di trenta giorni; 
                f-bis)     formula     specifiche     raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta  la  fondatezza
          delle  istanze  e  dei  reclami   proposti   dai   soggetti
          trattenuti  nelle  strutture  di  cui  alla   lettera   e).
          L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica
          il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
                g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
          Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e  al
          Ministro della giustizia. 
              5.1. Il  Garante  nazionale  puo'  delegare  i  garanti
          territoriali  per  l'esercizio   delle   proprie   funzioni
          relativamente alle strutture sanitarie,  socio-sanitarie  e
          assistenziali,   alle   comunita'   terapeutiche    e    di
          accoglienza, per adulti e minori, nonche' alle strutture di
          cui  alla  lettera  e)  del  comma  5,  quando  particolari
          circostanze lo richiedano. La delega ha una durata  massima
          di sei mesi. 
              5-bis. Per il funzionamento del  Garante  nazionale  e'
          autorizzata la spesa di euro  200.000  per  ciascuno  degli
          anni 2016 e 2017  e  di  euro  300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno  2018.  Nell'ambito  delle  funzioni   attribuite
          dall'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  aprile  2019,  n.
          89, e con le modalita' ivi previste, il  Garante  nazionale
          adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e  nei  limiti
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  presente  comma,
          modulando le voci di spesa in base a  criteri  oggettivi  e
          funzionali alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito  delle
          determinazioni adottate ai sensi dei commi 3,  4  e  5  del
          presente articolo.».