Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile,  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della nefropatia
membranosa primitiva, nel rispetto delle condizioni per esso indicate
nell'allegato che fa parte integrante della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale             dell'AIFA              al              link
https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96