Art. 3 Modalita' di funzionamento del servizio di supporto per l'assistito 1. Per le finalita' di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 137/2020, al momento della disponibilita' dell'esito di un test, le regioni e province autonome, secondo le modalita' di cui all'art. 6 della presente ordinanza: a. trasmettono al sistema TS le informazioni seguenti: 1. l'esito positivo o negativo del test; 2. il codice fiscale dell'assistito; 3. la data di esecuzione del test; 4. la struttura che ha eseguito il test; 5. eventuali dati di contatto forniti dall'assistito (numero di telefono o indirizzo mail), nei casi di cui all'art 6 comma 2); b. ricevono dal Sistema Tessera l'abbinamento del CUN ai dati trasmessi; c. comunicano il CUN all'assistito al quale e' stato effettuato il test, secondo le modalita' di cui all'art. 7 della presente ordinanza. 2. I dati raccolti dal Sistema TS vengono conservati per quattordici giorni. 3. Il Sistema TS consente alle regioni o alle province autonome la correzione di eventuali errori nella trasmissione dei dati di cui al comma 1, lettera a, nonche' la possibilita' di scaricare i dati trasmessi, secondo le modalita' specificate nel disciplinare tecnico allegato, e con esclusione dei codici fiscali o di altri dati direttamente identificativi degli assistiti.