Art. 3 
 
               Modalita' di funzionamento del servizio 
                     di supporto per l'assistito 
 
  1. Per le  finalita'  di  cui  all'art.  20  del  decreto-legge  n.
137/2020, al momento della disponibilita' dell'esito di un  test,  le
regioni e province autonome, secondo le modalita' di cui  all'art.  6
della presente ordinanza: 
    a. trasmettono al sistema TS le informazioni seguenti: 
      1. l'esito positivo o negativo del test; 
      2. il codice fiscale dell'assistito; 
      3. la data di esecuzione del test; 
      4. la struttura che ha eseguito il test; 
      5. eventuali dati di contatto forniti dall'assistito (numero di
telefono o indirizzo mail), nei casi di cui all'art 6 comma 2); 
    b. ricevono dal Sistema Tessera l'abbinamento  del  CUN  ai  dati
trasmessi; 
      c. comunicano il CUN all'assistito al quale e' stato effettuato
il test, secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  7  della  presente
ordinanza. 
  2.  I  dati  raccolti  dal  Sistema  TS  vengono   conservati   per
quattordici giorni. 
  3. Il Sistema TS consente alle regioni o alle province autonome  la
correzione di eventuali errori nella trasmissione dei dati di cui  al
comma 1, lettera a, nonche'  la  possibilita'  di  scaricare  i  dati
trasmessi, secondo le modalita' specificate nel disciplinare  tecnico
allegato, e con  esclusione  dei  codici  fiscali  o  di  altri  dati
direttamente identificativi degli assistiti.