Art. 5 Modalita' di trasmissione degli esiti dei test da parte delle regioni e province autonome al Sistema TS 1. Le regioni e le province autonome che raccolgono in apposita piattaforma (SAR) gli esiti dei test effettuati dalle proprie strutture sanitarie, comunicano i dati di cui all'art. 3 comma 1 al Sistema TS, con modalita' di cooperazione applicativa tramite webservices, di cui all'allegato disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 2. Ove una regione o provincia autonoma non disponga di una piattaforma di raccolta di tutti o parte degli esiti dei test di cui al comma 1, il Sistema TS puo' acquisire i dati di cui all'art. 3 comma 1 direttamente dalle strutture sanitarie ovvero dai laboratori regionali che hanno eseguito i test, non collegati alla piattaforma regionale.