Art. 5 
 
Modalita' di trasmissione degli esiti dei test da parte delle regioni
  e province autonome al Sistema TS 
  1. Le regioni e le province autonome  che  raccolgono  in  apposita
piattaforma  (SAR)  gli  esiti  dei  test  effettuati  dalle  proprie
strutture sanitarie, comunicano i dati di cui all'art. 3 comma  1  al
Sistema  TS,  con  modalita'  di  cooperazione  applicativa   tramite
webservices,  di   cui   all'allegato   disciplinare   tecnico,   che
costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
  2. Ove una  regione  o  provincia  autonoma  non  disponga  di  una
piattaforma di raccolta di tutti o parte degli esiti dei test di  cui
al comma 1, il Sistema TS puo' acquisire i dati  di  cui  all'art.  3
comma 1 direttamente dalle strutture sanitarie ovvero dai  laboratori
regionali che hanno eseguito i test, non collegati  alla  piattaforma
regionale.