Art. 17. Rettore Il rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, e' nominato dal Consiglio di amministrazione. Il rettore dura in carica tre anni accademici e puo' essere riconfermato una sola volta. Il rettore ha la direzione dell'offerta didattica, della ricerca scientifica e delle attivita' di terza missione dell'Universita', e ha potesta' regolamentare in tali materie, ferme restando le attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi. In particolare il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio; b) convoca e presiede il Consiglio del dipartimento e il Consiglio accademico; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; e) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento didattico universitario; f) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico che non diano luogo a provvedimenti superiori alla censura nei confronti del personale docente, ivi compresi gli assegnisti di ricerca ed i borsisti e collaboratori didattici e di ricerca, e degli studenti, previste dal regolamento relativo al funzionamento del Collegio di disciplina per violazioni di norme di legge o del Codice etico. Per fatti che danno luogo a provvedimenti superiori alla censura, avvia il procedimento disciplinare, trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina con le procedure previste dal regolamento di funzionamento del Collegio; g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i decreti e gli atti di sua competenza; h) nell'ambito delle sue competenze, puo' impartire direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche dell'Universita'; e puo' nominare, fra il personale docente, suoi delegati per particolari materie; i) nella sua qualita' di presidente del Consiglio accademico da' attuazione alla pianificazione delle attivita' didattiche ed all'organizzazione di quelle scientifiche. Al rettore viene riconosciuta un'indennita' di funzione.