Art. 24. LIUC Business School Presso l'Universita' e' istituita la LIUC Business School, che offre percorsi formativi per soddisfare le esigenze di aggiornamento continuo post laurea e svolge attivita' di ricerca e di advisory in ambito manageriale, tecnologico e socio-economico con l'obiettivo di fornire supporto, strumenti e soluzioni alle imprese, alle organizzazioni pubbliche e alla comunita'. LIUC Business School coordina le attivita' dei centri di ricerca e dei centri di competenza, nonche' le attivita' relative alla progettazione ed erogazione della formazione non istituzionale, dei corsi di perfezionamento e master universitari. Il Consiglio di amministrazione: a) su proposta del rettore, nomina il direttore della LIUC Business School, per una durata di due anni; il mandato e' rinnovabile altre due volte; b) su proposta del Consiglio accademico, approva l'attivazione di un nuovo corso di perfezionamento o master universitario, o la sua rinnovazione, su proposta del Consiglio accademico; c) approva il regolamento per la LIUC Business School, che ne indica le linee di attivita', l'organizzazione generale, le modalita' di coordinamento e il funzionamento operativo. Il Consiglio accademico: a) approva annualmente, in coerenza con il piano strategico e gli indirizzi dell'Universita', le linee di sviluppo delle attivita' e l'offerta formativa della LIUC Business School, su proposta del suo direttore; b) propone, su relazione del direttore, l'attivazione di un nuovo corso di perfezionamento o master universitario, o la sua rinnovazione. Presso l'Universita' possono istituirsi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, centri di ricerca ovvero centri di competenza ovvero osservatori su specifiche tematiche, i quali possono svolgere attivita' commissionate da enti pubblici o privati, verso il pagamento di un corrispettivo. La LIUC Business School, i centri di ricerca, i centri di competenza e gli osservatori non sono dotati di personalita' giuridica propria, ne' di autonomia patrimoniale. I contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle loro attivita' devono essere stipulati dall'Universita'.