Art. 28. Professori di prima e di seconda fascia Il ruolo dei professori dell'Universita' si articola in due fasce: a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari); b) professori di seconda fascia (associati). La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia dell'Universita' e' deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14 lett. h) dello statuto. Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia l'Universita' attiva tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, puo' procedere all'istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell'art. 14, lett. j) dello statuto. La copertura dei posti avviene secondo le procedure di valutazione comparativa previste dalla legge o dalla regolamentazione esterna. La nomina e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dal Consiglio di dipartimento. Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio. Ai professori di ruolo in servizio presso l'Universita' si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991 n. 243.