Art. 32. Collaboratori linguistici e tecnici Per le esigenze di apprendimento delle lingue straniere, il Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio accademico, provvede, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell'Universita' le competenze di esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza. Per le esigenze di apprendimento dell'informatica di base o di altre materie tecniche di supporto, il Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio accademico, puo' provvedere, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell'Universita' le competenze di esperti in informatica o in altre materie tecniche, in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.