Art. 45. Designazioni elettive Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli studenti negli organi dell'Universita' sono indette, di norma in un'unica tornata, dal rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica per un periodo massimo di quarantacinque giorni. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.