Art. 47. Disposizioni applicabili in via transitoria Le modifiche alla composizione di organi e strutture dell'Universita' e alla durata in carica dei loro componenti si applicano all'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Ai fini del rispetto dei limiti di mandato non si tiene conto delle cariche rivestite nel periodo antecedente a tale rinnovo. Le modifiche relative alle competenze di organi dell'Universita' si applicano con efficacia immediata.