Art. 5. Regolamento generale d'Ateneo Il regolamento generale d'Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 6, le norme di attuazione dei principi stabiliti nello statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo. Il regolamento e' approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico per la parte riguardante il funzionamento degli organi didattici e di ricerca. Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico si applicano le maggioranze previste dalla legge 168/1989. Il regolamento viene inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito, in conformita' alle norme di legge in materia.