Art. 9. Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti I regolamenti previsti al presente titolo, ogni altro regolamento fosse necessario emanare e le eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Universita', con esclusione delle norme riguardanti l'attivita' didattica di cui al titolo nono, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello in corso. Ai suddetti regolamenti verra' data pubblicita' nelle forme e nei modi ritenuti adeguati dal Consiglio di amministrazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Universita' e nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia.