Art. 19. 
 
     Il Collegio dei revisori - Organi di vigilanza e controllo 
 
Vigilanza. 
    19.1.  Il  Collegio  dei  revisori  e'  composto  da  tre  membri
effettivi e da  due  supplenti  selezionati  fra  professionisti  con
comprovata esperienza, anche  esterni  al  partito,  per  almeno  tre
quinti iscritti al registro dei revisori legali. 
    Il Collegio dei revisori e' nominato dai  Fondatori  in  sede  di
costituzione oppure dal Comitato Direttivo in sede  della  sua  prima
riunione, indicandone altresi' il Presidente e i compensi. 
    La durata dell'incarico e' stabilita' in tre esercizi; l'incarico
puo' essere riconfermato ai singoli membri fino ad un massimo di  due
volte. 
    19.2. Il Collegio dei revisori svolge le attivita'  di  vigilanza
previste dalle leggi. 
    In particolare esso: 
      vigila  sull'osservanza  della  legge  e  dello  statuto,   sul
rispetto dei principi di corretta gestione  nonche'  sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dal
partito; 
      identifica, sentito  il  Tesoriere,  i  rischi  attinenti  alla
redazione del rendiconto  di  esercizio  annuale  in  conformita'  al
quadro  normativo  sull'informazione   finanziaria   applicabile   al
partito,  ne  stima  la  rilevanza,  ne  valuta  la  probabilita'  di
manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli; 
      compie controlli  periodici  per  verificare  che  la  gestione
amministrativa e contabile assicuri la  salvaguardia  del  patrimonio
del partito, l'efficienza  e  l'efficacia  dei  processi  di  lavoro,
l'affidabilita'  dell'informazione  finanziaria,  il  rispetto  delle
leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne; 
      opera  secondo  i  principi  di  indipendenza  e  obiettivita',
conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite
nell'esercizio delle sue funzioni. 
    Il Collegio dei revisori partecipa alle  riunioni  del  Consiglio
Nazionale e del Comitato Direttivo. 
    Il  Collegio  dei   revisori   redige   una   relazione   annuale
sull'attivita' di controllo  svolta  nell'esercizio  da  allegare  al
Rendiconto annuale in fase di approvazione. 
Controllo contabile. 
    19.3. Il partito si avvale di una societa' di  revisione  legale,
indicata   dal   Comitato   Direttivo,   che   verifica   nel   corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corretta
rilevazione dei  fatti  di  gestione  nelle  scritture  contabili  ed
esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale  del  partito
tramite una relazione. 
    La relazione sul rendiconto  di  esercizio  annuale  deve  essere
depositata  almeno   quindici   giorni   prima   della   convocazione
dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto, presso la sede  del
partito. 
    I  componenti  della  societa'  di  revisione  hanno  diritto  di
richiedere e ottenere dal partito tutte le informazioni  e  documenti
utili all'esercizio delle loro  funzioni,  possono  inoltre  compiere
accertamenti e controlli su atti e documenti.