Art. 19. Il Collegio dei revisori - Organi di vigilanza e controllo Vigilanza. 19.1. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti selezionati fra professionisti con comprovata esperienza, anche esterni al partito, per almeno tre quinti iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio dei revisori e' nominato dai Fondatori in sede di costituzione oppure dal Comitato Direttivo in sede della sua prima riunione, indicandone altresi' il Presidente e i compensi. La durata dell'incarico e' stabilita' in tre esercizi; l'incarico puo' essere riconfermato ai singoli membri fino ad un massimo di due volte. 19.2. Il Collegio dei revisori svolge le attivita' di vigilanza previste dalle leggi. In particolare esso: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal partito; identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformita' al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al partito, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilita' di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli; compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del partito, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilita' dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne; opera secondo i principi di indipendenza e obiettivita', conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni. Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo. Il Collegio dei revisori redige una relazione annuale sull'attivita' di controllo svolta nell'esercizio da allegare al Rendiconto annuale in fase di approvazione. Controllo contabile. 19.3. Il partito si avvale di una societa' di revisione legale, indicata dal Comitato Direttivo, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del partito tramite una relazione. La relazione sul rendiconto di esercizio annuale deve essere depositata almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto, presso la sede del partito. I componenti della societa' di revisione hanno diritto di richiedere e ottenere dal partito tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.