Art. 21. Fondo comune 21.1. Il Fondo comune di NOI CON L'ITALIA e' costituito: a) dal contributo corrisposto dagli iscritti; b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari; d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge da NOI CON L'ITALIA. 21.2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e l'attivita' politica di NOI CON L'ITALIA in ogni sua forma. 21.3. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di NOI CON L'ITALIA e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di alcuna quota a valere sul fondo medesimo. 21.4. In ogni caso non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attivita' politica, che puo' essere deliberato dall'Assemblea.