Art. 24. Controversie Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, sara' rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudichera' in via rituale secondo diritto in conformita' agli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile. I tre arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che designera' il Presidente del collegio arbitrale. Nel caso di arbitrato con pluralita' di parti, gli arbitri saranno ugualmente nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, che designera' il Presidente del collegio. L'arbitrato si svolgera' in lingua italiana.