Art. 24. 
 
                            Controversie 
 
    Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli
associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o  interpretazione  del
presente Statuto, sara' rimessa al giudizio di  un  collegio  di  tre
arbitri che giudichera' in via rituale secondo diritto in conformita'
agli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile. I tre arbitri
verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che designera'
il Presidente del collegio  arbitrale.  Nel  caso  di  arbitrato  con
pluralita' di parti, gli  arbitri  saranno  ugualmente  nominati  dal
Presidente del Tribunale di Roma, che designera'  il  Presidente  del
collegio. L'arbitrato si svolgera' in lingua italiana.