Art. 2 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1,  comma  1,  si
provvede, a decorrere dal 2020: 
    a)  per  il  personale  dei  Corpi  di  polizia  dello  Stato  ad
ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze  armate,
nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere  dal  medesimo
anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti; 
    b) per il personale universitario  a  carico  dei  bilanci  delle
amministrazioni di appartenenza. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 novembre 2020 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                            Dadone                    
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2711