Art. 3 
 
                       Opposizione al diniego 
 
  Avverso la presente determina di diniego, la  societa'  Biologische
Heilmittel Heel GmbH, ai sensi dell'art.  40,  comma  4  del  decreto
legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  puo'  presentare  opposizione
all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla  data  di
efficacia del presente provvedimento; oppure puo' presentare  ricorso
giurisdizionale dinanzi al  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, entro sessanta giorni dalla data  di  efficacia  del  presente
provvedimento.