Art. 3 Soggetto attuatore 1. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati dal Ministero per il tramite dell'Agenzia, che, per le medesime finalita', si avvale della Fondazione Enea Tech. I rapporti tra i predetti soggetti, i compiti affidati e le modalita' di rendicontazione dello svolgimento degli interventi formano oggetto di apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia, sottoscritta, per presa visione, dalla Fondazione Enea Tech e stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Gli oneri connessi all'attuazione della convenzione di cui al comma 1 e degli interventi di cui all'art. 7 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 5.000.000,00 per il 2020, fatti salvi gli ulteriori stanziamenti che potranno essere previsti, per le successive annualita', da disposizioni di legge.