Art. 3 
 
                         Soggetto attuatore 
 
  1. Gli interventi previsti dal presente decreto  sono  attuati  dal
Ministero  per  il  tramite  dell'Agenzia,  che,  per   le   medesime
finalita', si avvale della Fondazione Enea Tech.  I  rapporti  tra  i
predetti  soggetti,  i   compiti   affidati   e   le   modalita'   di
rendicontazione dello svolgimento degli interventi formano oggetto di
apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia, sottoscritta,  per
presa visione, dalla  Fondazione  Enea  Tech  e  stipulata  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  2. Gli oneri connessi all'attuazione della convenzione  di  cui  al
comma 1 e degli interventi di cui all'art.  7  sono  posti  a  carico
delle risorse di cui all'art.  42,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
34/2020, pari a euro  5.000.000,00  per  il  2020,  fatti  salvi  gli
ulteriori  stanziamenti  che  potranno  essere   previsti,   per   le
successive annualita', da disposizioni di legge.