Art. 4 Risorse 1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono attuati nell'ambito delle disponibilita' del medesimo fondo pari, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, a euro 500.000.000,00, fatti salvi eventuali nuovi stanziamenti previsti da disposizioni normative o amministrative e ferma restando la possibilita' di destinare alle finalita' dei medesimi interventi ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 6, comma 4. 2. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 sono versate sul conto corrente n. 0168373 intestato all'Agenzia, acceso presso la Banca d'Italia - sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.