Art. 4 
 
                               Risorse 
 
  1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento  tecnologico  sono
attuati nell'ambito delle disponibilita' del medesimo fondo pari,  ai
sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge  n.  34/2020,  a  euro
500.000.000,00, fatti salvi eventuali nuovi stanziamenti previsti  da
disposizioni  normative  o  amministrative  e   ferma   restando   la
possibilita' di destinare  alle  finalita'  dei  medesimi  interventi
ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati ai
sensi dell'art. 6, comma 4. 
  2. Le risorse di cui all'art. 42, comma  1,  del  decreto-legge  n.
34/2020  sono  versate  sul  conto  corrente  n.  0168373   intestato
all'Agenzia, acceso presso la Banca d'Italia - sezione  di  Tesoreria
provinciale dello Stato di Roma.