Art. 5 Soggetti beneficiari degli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico 1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitivita' del Paese attraverso l'investimento in imprese target aventi le caratteristiche di cui al presente articolo. Le imprese target, in particolare: a) costituiscono PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili: i. start-up innovative di cui all' art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ii. PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; iii. spin off e spin out di universita', centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici; b) sono in via di costituzione o costituite da non piu' di sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio dell'attivita' imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo; c) operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorita' per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy e il deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale). 2. Ai fini dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, le imprese di cui al comma 1 devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria ne' sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. Le medesime imprese devono, inoltre, rispettare le condizioni di ammissibilita' previste dalla specifica disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, anche in relazione alla condizione di «imprese in difficolta'», come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.