Art. 5 
 
Soggetti beneficiari degli interventi del Fondo per il  trasferimento
                             tecnologico 
 
  1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento  tecnologico  sono
rivolti a sostenere lo sviluppo  di  tecnologie  strategiche  per  la
competitivita' del Paese attraverso l'investimento in imprese  target
aventi le caratteristiche di cui al  presente  articolo.  Le  imprese
target, in particolare: 
    a) costituiscono PMI  innovative  e  con  elevato  potenziale  di
crescita, non quotate e operanti su tutto  il  territorio  nazionale,
con particolare riferimento per quelle qualificabili: 
      i. start-up innovative di cui all' art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221; 
      ii. PMI innovative di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33; 
      iii. spin off e spin out di universita', centri e  istituti  di
ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici; 
    b) sono in via di  costituzione  o  costituite  da  non  piu'  di
sessanta mesi  e  si  trovano  nella  fase  di  avvio  dell'attivita'
imprenditoriale   e,   comunque,   in   un   ambito   di   intervento
pre-commerciale e pre-competitivo; 
    c) operano o  prevedono  di  operare  in  ambiti  tecnologici  di
interesse strategico  nazionale,  con  priorita'  per  le  tecnologie
healthcare, l'information technology, il settore della green  economy
e  il  deep  tech  (additive  manufacturing,  nanotecnologie,   nuovi
materiali, robotica, intelligenza artificiale). 
  2.  Ai  fini  dell'intervento  del  Fondo  per   il   trasferimento
tecnologico, le imprese di cui al comma 1 devono essere nel  pieno  e
libero esercizio dei propri diritti  e  non  essere  in  liquidazione
volontaria ne'  sottoposte  a  procedure  concorsuali  con  finalita'
liquidatorie. Le medesime  imprese  devono,  inoltre,  rispettare  le
condizioni di  ammissibilita'  previste  dalla  specifica  disciplina
europea in materia  di  aiuti  di  Stato  di  riferimento,  anche  in
relazione alla condizione di «imprese in difficolta'», come  definita
all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. 
  3. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda.