Art. 6 
 
Criteri,  modalita'  e  condizioni  d'intervento  del  Fondo  per  il
                      trasferimento tecnologico 
 
  1. Gli investimenti del  Fondo  per  il  trasferimento  tecnologico
possono assumere la forma di interventi in  equity  e  quasi  equity,
prestiti  convertibili  e  strumenti  finanziari  di  partecipazione,
contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione  delle
caratteristiche e delle specifiche esigenze  di  finanziamento  delle
imprese target e dei progetti da sostenere. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  effettuati  nel  rispetto
delle condizioni previste dal regolamento di  esenzione  e  ai  sensi
degli articoli 21 o 22 ovvero delle altre disposizioni  del  predetto
regolamento eventualmente applicabili all'operazione di  investimento
interessata. Gli interventi possono  essere  attuati,  altresi',  nel
rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de
minimis  ovvero  sulla  base  degli  orientamenti  della  Commissione
europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonche'
del Quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione 2014/C198/01. 
  3. In funzione delle caratteristiche e dell'ambito  tecnologico  in
cui opera l'impresa  beneficiaria,  il  Fondo  per  il  trasferimento
tecnologico interviene, per ciascuna impresa, in misura non inferiore
a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel  rispetto
dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di  volta  in  volta
applicabile. 
  4.  Ferme   restando   le   tipologie   di   soggetti   beneficiari
dell'intervento del Fondo per il  trasferimento  tecnologico  di  cui
all'art. 5, gli interventi di cui al presente articolo possono  esser
effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo,  quale  unico
investitore, anche aggregando risorse proprie in  aggiunta  a  quelle
del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia  in  coordinamento  o
co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi
e enti pubblici,  inclusi  quelli  territoriali,  nonche'  attraverso
l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
  5.  Gli  interventi  di  partecipazione  effettuati  ai  sensi  del
presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti
a operatori di mercato, imprese, altri soggetti  pubblici  o  privati
che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una  logica
di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e
partecipazione  all'operazione,  fatti  salvi  eventuali  diritti  di
prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.