Art. 6 Criteri, modalita' e condizioni d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico 1. Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 21 o 22 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all'operazione di investimento interessata. Gli interventi possono essere attuati, altresi', nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonche' del Quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione 2014/C198/01. 3. In funzione delle caratteristiche e dell'ambito tecnologico in cui opera l'impresa beneficiaria, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa, in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile. 4. Ferme restando le tipologie di soggetti beneficiari dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'art. 5, gli interventi di cui al presente articolo possono esser effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 5. Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all'operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.