IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 2 e 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010; Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, il comma 6, secondo cui «Il giudice delibera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»; Visto in particolare, l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che, sostituendo l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che «A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40»; Visto altresi', in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che: 1) nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, puo' essere disposta d'ufficio ovvero essere chiesta, in occasione della Camera di consiglio cautelare, nonche' in occasione dell'udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita' del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei relativi apparati; 2) si da' atto a verbale delle modalita' con le quali si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti al predetto collegamento da remoto e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali; 3) il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 stabilisce altresi', per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi massimi di discussione e replica; Ritenuto pertanto necessario, in occasione del presente decreto, stabilire altresi' apposite regole tecnico-operative volte a garantire che il processo amministrativo telematico possa assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020; Considerato che le udienze sia camerali sia pubbliche, nonche' le camere di consiglio, di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando la facolta' dei difensori e delle parti che agiscano in proprio di presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1 dell'art. 4, anche prima del 30 maggio 2020; Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 15 maggio 2020; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere favorevole del 19 maggio 2020, n. 88; Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri che si e' espresso con parere del 19 maggio 2020, n. DT D-0000777-P-19/05/2020; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con parere approvato con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2020, n. 225; Acquisite le osservazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del Consiglio nazionale forense e delle associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti; Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui: «1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso art. 13.»; Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 18 dicembre 2020, in conformita' a quanto previsto dall'art. 15, comma 1-bis, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, cosi' come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 18 maggio 2020; Decreta: Art. 1 Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico 1. Le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonche' per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 2. Fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all'art. 2.