(Allegato 2-art. 16)
                              Art. 16. 
 
          Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti 
                      - art. 16 dell'allegato 1 
 
    1.  La  richiesta  telematica  di  copie  di  atti  e   documenti
processuali   e'   effettuata   attraverso   apposita   funzionalita'
disponibile sul sito istituzionale. 
    2. La richiesta e' effettuata indicando il numero  di  protocollo
degli atti, documenti o provvedimenti di cui  si  richiede  duplicato
informatico o copia autentica, digitale o cartacea. 
    3. La richiesta e' effettuata  mediante  la  compilazione  di  un
apposito modulo disponibile sul sito istituzionale. 
    4. Al richiedente e' assegnato un codice  identificativo  univoco
associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia. 
    5. Il rilascio della copia informatica di  atti  e  documenti  e'
eseguito previo pagamento dei  relativi  diritti,  con  le  modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n. 115 e successive modificazioni. 
    6. Il SIGA comunica all'interessato in apposita sezione del  sito
istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia,  calcolato
in base alle vigenti disposizioni normative, secondo  le  indicazioni
fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti
di cui ha chiesto copia. Insieme  all'importo  dei  diritti  e  degli
oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco
associato al flusso di gestione della  richiesta  di  rilascio  della
copia. 
    7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto,
con modalita' cartacee direttamente dalla segreteria, solo  dopo  che
e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento. 
    8. Se la copia richiesta riguarda  documenti  che,  per  la  loro
tipologia o dimensione,  non  possono  essere  inviati  con  PEC,  la
segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che  la  copia
puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari. 
    9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile  nel
sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile  da  chiunque  vi
abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.