(Allegato 2-art. 3)
                               Art. 3. 
 
     Fascicolo processuale informatico - art. 5 dell'allegato 1 
 
    1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio  e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 
    2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal SIGA al
momento del perfezionamento del deposito telematico,  secondo  quanto
specificato dall'art. 6. 
    3. In caso di deposito di istanza di misure  cautelari  anteriori
alla causa, il numero di ricorso  viene  attribuito  al  momento  del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 
    4. Le istanze di  misure  cautelari  anteriori  alla  causa  e  i
relativi decreti sono conservati in apposita sezione del  SIGA,  dove
sono accessibili e visualizzabili  dai  soggetti  abilitati  fino  al
deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono
successivamente inseriti. 
    5.  Il  SIGA  gestisce  in  una  apposita  area   del   fascicolo
informatico la relata di notifica  comprendente  il  dettaglio  delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in  formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo. 
    6. Ciascun atto  pervenuto  unitamente  al  ricorso  introduttivo
viene   protocollato   singolarmente   all'interno   del    fascicolo
informatico. 
    7. Tutti gli atti e  documenti  depositati  successivamente  sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno  del  medesimo
fascicolo. 
    8. Il fascicolo processuale informatico  contiene,  altresi',  un
estratto  del  verbale  d'udienza,  in  formato   PDF,   sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento  del  giudice  o  dei  suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi  consentiti,  quale  copia
informatica di originale cartaceo,  protocollati  dal  SIGA  in  modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e  i
provvedimenti sono  gestiti  nella  duplice  versione  «originale»  e
«oscurata». 
    9. Le operazioni di accesso al fascicolo  informatico  consentite
ai   soggetti   abilitati   sono   registrate   e   conservate    con
caratteristiche di inalterabilita' ed  integrita',  per  cinque  anni
dalla definitivita' del provvedimento che conclude  il  procedimento,
in un  apposito  file  di  log.  Quanto  agli  accessi  dei  soggetti
abilitati esterni,  il  file  di  log  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
      a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
      b)  il  riferimento  al  documento  informatico   prelevato   o
consultato identificativo di registrazione del documento  informatico
nell'ambito del sistema documentale; 
      c) la data  e  l'ora  dell'accesso;  quanto  agli  accessi  dei
soggetti  abilitati  interni  il  file  di  log   contiene   i   dati
identificativi del soggetto che accede e i dati di cui  alle  lettere
b) e c), nonche' le informazioni relative  alle  eventuali  modifiche
apportate durante l'accesso. 
    10.  Il  SIGA  contempla  funzionalita'  automatizzate   per   il
controllo  della  regolarita',  anche  fiscale,  degli  atti  e   dei
documenti depositati da ciascuna parte.