(Allegato 2-art. 6)
                               Art. 6. 
 
              Redazione e deposito degli atti digitali 
                      - art. 9 dell'allegato 1 
 
    1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi  allegati,
nei formati di cui all'art. 12, e' effettuato utilizzando  il  modulo
denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale,
da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili. 
    2. Il deposito degli atti successivi al  ricorso  introduttivo  e
dei relativi allegati, nei formati di cui all'art.  12,  si  effettua
utilizzando   l'apposito   modulo,   denominato   ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero di  ricorso  generale  attribuito  dal  SIGA  al  momento  del
deposito del ricorso introduttivo. 
    3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi  allegati,
nonche'  degli  altri  atti  processuali,  puo'   essere   effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche  nel  caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta. 
    4. Il  ModuloDepositoRicorso  e  il  ModuloDepositoAtto  sono  in
formato PDF, sottoscritti con firma digitale PadES. 
    5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in  un  unico  contenitore.  La
firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti  i
documenti in essi contenuti. 
    6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti.  Il  SIGA  prevede  funzionalita'  per   la   verifica   e
l'integrazione  delle  informazioni  da  parte   del   personale   di
segreteria. 
    7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei  relativi  allegati  e
degli altri atti di parte si effettua  tramite  PEC,  secondo  quanto
indicato dall'art. 7. 
    8. Nel caso in cui non  sia  possibile,  per  comprovate  ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal  messaggio  di  cui
all'art. 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da
depositare superi i 30  mb,  e'  consentito  il  caricamento  diretto
attraverso il sito istituzionale (upload),  secondo  quanto  indicato
dall'art. 8. 
    9.  Il  deposito  dell'atto  introduttivo  e  degli  altri   atti
processuali  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato   avviene   con
modalita' di cooperazione applicativa secondo quando  previsto  dalle
linee guida per l'interoperabilita' tra sistemi emanate da AgID. 
    10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema   informatico   o   nelle   ulteriori   ipotesi    consentite
dall'allegato 1, il deposito del  provvedimento  giurisdizionale  sia
eseguito in forma  cartacea,  salve  ragioni  tecniche  ostative,  la
segreteria provvede  ad  estrarre  copia  informatica  del  documento
cartaceo e, dopo averne attestata la  conformita'  all'originale  con
firma  digitale,  procede  all'inserimento   nel   SIGA   utilizzando
l'apposita funzione di caricamento.