(Allegato 3-art. 5)
                               Art. 5. 
 
Deposito degli  atti  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
  28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,
  n. 70, e dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre  2020,
  n. 137, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
  2020, n. 176. 
 
    1.  Il  deposito  dell'istanza  di  discussione,   dell'atto   di
opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio  in
decisione di cui all'art. 4, comma 1, del  decreto-legge  n.  28  del
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2020,  n.
70, e' effettuato con le modalita' telematiche di cui all'allegato  2
utilizzando il «Modulo deposito atto» disponibile sul sito web  della
Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di  atti  da
trasmettere le apposite voci. 
    2.  Qualora  l'istanza  sia  presentata   dalla   parte   privata
autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso
di strumenti di firma digitale e' ammesso il  deposito  della  stessa
istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il
tramite del mini-urp della segreteria  dell'ufficio  giudiziario  che
provvedera' al caricamento con modalita' telematiche. In tal caso, la
parte, ove non abbia gia' provveduto precedentemente, dovra' indicare
un  indirizzo  PEC  al  quale  ricevere  le  comunicazioni   relative
all'udienza da remoto. 
    3. Gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono  inseriti  nel
fascicolo processuale.