Art. 10 
 
                              Adesione 
 
  1.  Non  e'  consentita  l'adesione   alle   forme   pensionistiche
complementari  mediante  sito  web   senza   il   consenso   espresso
dell'interessato   all'utilizzo   di   tale   strumento.   Le   forme
pensionistiche complementari/societa'  conservano  la  documentazione
atta a comprovare l'acquisizione del consenso. 
  2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura  di
adesione, lo stesso e' avvisato delle conseguenze che tale operazione
comporta. 
  3. La volonta' di aderire si formalizza con la compilazione in ogni
sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione.  Il  Modulo
di adesione puo' anche  essere  formato  come  documento  informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata,  con  firma  elettronica
qualificata o con firma digitale,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative vigenti in materia. 
  4. Le forme pensionistiche complementari/societa': 
    a)   tengono   evidenza   della    prestazione    del    consenso
dell'interessato all'utilizzo dello strumento web; 
    b)  adempiono  agli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
dall'art. 3, comma 3, e dagli articoli 7, 9 e 11. 
  5. Le forme pensionistiche complementari/societa' operano  in  modo
da assicurare  che  gli  incaricati  della  raccolta  delle  adesioni
osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4. 
  6. Il  sito  web  del  soggetto  incaricato  della  raccolta  delle
adesioni contiene le informazioni  relative  alla  veste  in  cui  lo
stesso agisce e ai suoi recapiti. 
  7.  In  fase  di  adesione  puo'  essere  acquisita   dall'aderente
l'autorizzazione  a  ricevere  in  formato   elettronico   tutte   le
successive    comunicazioni    che     la     forma     pensionistica
complementare/societa' e'  tenuta  a  inoltrargli,  sia  in  fase  di
accumulo sia in fase di erogazione della rendita.