Art. 11 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni  per  recedere
senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. 
  2. Il termine entro il quale puo' essere esercitato il  diritto  di
recesso decorre dalla data in cui l'adesione e' conclusa. 
  3. Per esercitare il  diritto  di  recesso,  l'aderente  invia  una
comunicazione      scritta       alla       forma       pensionistica
complementare/societa', mediante lettera raccomandata con  avviso  di
ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici,  che
garantiscano la certezza della data di ricezione. 
  4. La  forma  pensionistica  complementare/societa',  entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  comunicazione  relativa  al  recesso,
procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto  delle
spese di adesione ove trattenute. 
  5. Il momento in cui l'adesione  si  intende  conclusa,  nonche'  i
termini, le modalita' e  i  criteri  di  determinazione  delle  somme
oggetto di rimborso, in caso di  esercizio  del  diritto  di  recesso
devono essere previamente resi noti all'aderente.