Art. 4 
 
          Adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti 
 
  1.   La    raccolta    delle    adesioni    ai    fondi    pensione
negoziali/preesistenti puo' essere svolta nei luoghi e da  parte  dei
soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui  al
successivo art. 7: 
    a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; 
    b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,
comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi  aderenti,
da parte di loro dipendenti e/o addetti; 
    c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del  datore  di
lavoro, di suoi dipendenti e/o  addetti,  ovvero  di  incaricati  del
fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; 
    d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte
di loro dipendenti e/o addetti; 
    e) negli spazi che ospitano momenti  istituzionali  di  attivita'
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di
cui alla lettera d) ovvero attivita' promozionali del fondo pensione. 
  2. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante  sito
web in conformita' alle previsioni del capo III.