Art. 7 
 
Regole di comportamento nella  raccolta  delle  adesioni  alle  forme
                    pensionistiche complementari 
 
  1. Le forme  pensionistiche  complementari/societa'  rispettano  le
seguenti regole di comportamento  nella  raccolta,  sia  diretta  sia
tramite incaricati, delle adesioni: 
    a) osservano le disposizioni normative e  regolamentari  ad  essi
applicabili; 
    b) si comportano con correttezza,  diligenza  e  trasparenza  nei
confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo  da  non  recare
pregiudizio agli interessi degli stessi; 
    c) forniscono ai potenziali aderenti, in  una  forma  di  agevole
comprensione,  informazioni  corrette,  chiare  e   non   fuorvianti,
richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella parte I
«Le informazioni chiave per  l'aderente»  della  Nota  informativa  e
nell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», in particolare, su
quelle   inerenti   le   principali   caratteristiche   della   forma
pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione,  ai  costi,
alle opzioni di  investimento  e  ai  relativi  rischi,  al  fine  di
consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti
alle proprie esigenze; 
    d) si astengono dal fornire  informazioni  non  coerenti  con  la
parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» e con la parte II «Le
informazioni integrative» della Nota  informativa,  ove  predisposta,
unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilita'»; 
    e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in  merito  ai
contenuti del paragrafo «Quanto potresti ricevere  quando  andrai  in
pensione» della parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della
Nota informativa, precisando che la stessa e'  volta  a  fornire  una
proiezione  dell'evoluzione  futura  della  posizione  individuale  e
dell'importo  della  prestazione  pensionistica  attesa,   cosi'   da
consentire al medesimo di valutare  la  rispondenza  delle  possibili
scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica
che vuole conseguire; 
    f)  richiamano  l'attenzione  del   potenziale   aderente   sulla
possibilita' di effettuare  simulazioni  personalizzate  mediante  un
motore di calcolo messo a  disposizione  sul  sito  web  della  forma
pensionistica complementare/societa'; 
    g) nel caso  in  cui  a  un  soggetto  rientrante  nell'area  dei
destinatari di una  forma  pensionistica  di  natura  collettiva  sia
proposta  l'adesione  ad  altra   forma   pensionistica,   richiamano
l'attenzione  del  potenziale  aderente  circa  il  suo  diritto   di
beneficiare dei contributi del datore  di  lavoro  nel  caso  in  cui
aderisca alla predetta forma collettiva; 
    h) non celano, minimizzano  o  occultano  elementi  o  avvertenze
importanti; 
    i)  compiono  tempestivamente  le  attivita'  e  gli  adempimenti
connessi alla raccolta delle adesioni; 
    l) verificano l'identita' dell'aderente, nonche' la completezza e
la correttezza del Modulo  di  adesione,  prima  di  raccoglierne  la
sottoscrizione; 
    m) acquisiscono, con riferimento agli aderenti gia'  iscritti  ad
altra  forma  pensionistica  complementare,  copia  della  scheda  «I
costi»,  contenuta  nella  parte  I  «Le  Informazioni   chiave   per
l'aderente» della  Nota  informativa  della  forma  pensionistica  di
appartenenza, sottoscritta dall'interessato su ogni pagina. 
  2. Le forme pensionistiche complementari/societa'  impartiscono  ai
soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni
ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma
1, verificandone periodicamente l'applicazione.