Art. 2 Sanzioni escluse dall'aggiornamento 1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse unicamente: a) le sanzioni di cui all'art. 59, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 dell'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; b) le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.