Art. 2 
 
                 Sanzioni escluse dall'aggiornamento 
 
  1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse unicamente: 
    a) le sanzioni di  cui  all'art.  59,  comma  2-bis  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3  dell'art.
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
    b) le  sanzioni  di  cui  ai  commi  75-bis,  75-ter,  75-quater,
75-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.