Art. 2 
 
                       Limiti massimi di eta' 
 
  1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale, di cui  al  Titolo  I  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': 
    a)  ventisei  anni  nel  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica di vigile del fuoco; 
    b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217; 
    c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e  nei  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali,  salvo  quanto
previsto dagli articoli 78, comma 2,  primo  periodo,  90,  comma  2,
primo periodo, 102, comma 2,  primo  periodo,  114,  comma  2,  primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    d) quarantacinque anni nei concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai
ruoli della banda musicale del Corpo nazionale; 
    e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  del  Corpo
nazionale, salvo quanto  previsto  dall'articolo  28  della  legge  4
novembre 2010, n. 183. 
  2. L'ammissione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo
II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  soggetta  ai
seguenti limiti massimi di eta': 
    a) trentacinque anni nel  concorso  pubblico  a  vice  direttore,
salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai  ruoli
tecnico-professionali, salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  155,
comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo,  173,  comma  3,
primo periodo, 180, comma 2,  primo  periodo,  190,  comma  2,  primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3. Per  il  solo  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  che
partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a)  e
b), e al comma 2, lettera  a),  si  applica  il  limite  di  eta'  di
trentasette anni di cui all'articolo 12,  comma  2,  della  legge  10
agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il riferimento al decreto legislativo 13  ottobre
          2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  19,  comma
          2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217: 
              «Art. 19. (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi) 
              (Omissis). 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per  tutto  il  personale  che  espleta  funzioni
          operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,
          ad esclusione dei limiti di eta'.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  78,  comma
          2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217: 
              «Art.   78.   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          logistico-gestionali) 
              (Omissis). 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e degli assistenti in possesso dei  requisiti  di
          cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  90,  comma
          2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217: 
              «Art.   90.   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          informatici) 
              (Omissis). 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e degli assistenti in possesso dei  requisiti  di
          cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 102,  comma
          2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217: 
              «Art.  102.   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          tecnico-scientifici) 
              (Omissis). 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per gli appartenenti al ruolo degli  operatori  e
          degli  assistenti  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 114,  comma
          2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217: 
              «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) 
              (Omissis). 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per gli appartenenti al ruolo degli  operatori  e
          degli  assistenti  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 115, ad esclusione dei limiti di eta'.». 
              - Per il testo dell'articolo 28 della legge 4  novembre
          2010, n. 183, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i testi degli articoli 143, 155, 164, 173, 180  e
          190 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma 2,  della  legge
          10 agosto 2000, n. 246, si vedano le note alle premesse.