Art. 2 Limiti massimi di eta' 1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) ventisei anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco; b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale; e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di eta' di trentasette anni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 19. (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 78, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori informatici) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 102, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 114, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Per il testo dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si vedano le note alle premesse. - Per i testi degli articoli 143, 155, 164, 173, 180 e 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, si vedano le note alle premesse.