Art. 3 
 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda  nelle  qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori  antincendi
del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19,  comma
6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo
di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta
fissato a diciotto anni. 
  2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda  nelle  qualifiche
iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71,
comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114,  comma  6,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal  limite
massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta  fissato  a  diciotto
anni. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per il testo vigente dell'articolo 5,  comma  5,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  19,  comma
          6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi) 
              (Omissis). 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          antincendi in prova,  nell'ambito  dei  posti  in  organico
          vacanti e disponibili, e ammessi  a  frequentare  il  primo
          corso di  formazione  utile  di  cui  all'articolo  21,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 20,  comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.». 
              - Per il testo dell'articolo 71, comma 8,  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 78,  comma
          6, 90, comma 6, 102, comma 6,  114,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.   78.   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          logistico-gestionali) 
              (Omissis). 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          logistico-gestionali in prova,  nell'ambito  dei  posti  in
          organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare  il
          primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 79,  comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.». 
              «Art.   90.   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          informatici) 
              (Omissis). 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          informatici in prova, nell'ambito  dei  posti  in  organico
          vacanti e disponibili, e ammessi  a  frequentare  il  primo
          corso di  formazione  utile  di  cui  all'articolo  92,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 91,  comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.». 
              «Art.  102.   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          tecnico-scientifici) 
              (Omissis). 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          tecnico-scientifici in  prova,  nell'ambito  dei  posti  in
          organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare  il
          primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 103, comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.». 
              «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) 
              (Omissis). 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          sanitari  in  prova,  nell'ambito  dei  posti  in  organico
          vacanti e disponibili, e ammessi  a  frequentare  il  primo
          corso di formazione  utile  di  cui  all'articolo  116,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 115, comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.».