Art. 2 
 
      Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri 
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il  Capo  XI  del
Titolo IV e' sostituito dai seguenti: 
 
                              «Capo XI 
 
                      Ministero dell'istruzione 
 
                               Art. 49 
 
             (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
 
    1. E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in  ordine  al  sistema
educativo di istruzione e formazione  di  cui  all'articolo  2  della
legge 28 marzo 2003, n. 53. 
    2.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti   risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei
residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle
attribuite ad altri ministeri o ad agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione  alle  regioni
ed agli enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, nel quadro  di  cui  all'articolo  21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
                               Art. 50 
 
                          (Aree funzionali) 
 
    1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di  spettanza
statale  nelle  seguenti  aree  funzionali:  organizzazione  generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato
giuridico del personale,  inclusa  la  definizione  dei  percorsi  di
abilitazione e specializzazione del personale docente e dei  relativi
titoli di accesso, sentito  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione
della rete scolastica;  definizione  degli  obiettivi  formativi  nei
diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli  indirizzi
per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di  istruzione
e di formazione nel  territorio  al  fine  di  garantire  livelli  di
prestazioni uniformi su tutto il  territorio  nazionale;  valutazione
dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi  nel  territorio
nazionale; definizione dei criteri e parametri  per  l'attuazione  di
politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a  sostegno
delle aree depresse per il riequilibrio territoriale  della  qualita'
del  servizio  scolastico  ed  educativo;  attivita'  connesse   alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con  le
competenze  delle  regioni  e  degli  enti  locali;  formazione   dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;  assetto
complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero  sistema
formativo, anche in materia di istruzione superiore e  di  formazione
tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e  dell'Istituto  nazionale  di  documentazione,
innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),  fermo  restando  che  la
nomina  dei  relativi  presidenti  e  componenti  dei   consigli   di
amministrazione di cui all'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009,  n.  213,  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione  del  sistema
educativo  di  istruzione  e  formazione;  sistema  della  formazione
italiana nel mondo ferme restando le competenze del  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  stabilite  dal
decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  64  ;  determinazione  e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico  del  bilancio  dello
Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;  ricerca
e  sperimentazione  delle  innovazioni   funzionali   alle   esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  attivazione  di  politiche
dell'educazione comuni ai paesi  dell'Unione  europea;  consulenza  e
supporto  all'attivita'  delle  istituzioni   scolastiche   autonome;
programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre  competenze
assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche'  dalla  vigente
legislazione. 
 
                               Art. 51 
 
                            (Ordinamento) 
 
    1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle
aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai  sensi  degli
articoli 4 e 5.  Il  numero  di  posizioni  di  livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi
dei dipartimenti. 
 
                             Capo XI-bis 
 
             Ministero dell'universita' e della ricerca 
 
                             Art. 51-bis 
 
             (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
 
    1. E' istituito il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,
cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. 
    2.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti   risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei
residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, nei limiti di cui  all'articolo  51-ter,  eccettuate
quelle attribuite, ad altri  ministeri  o  ad  agenzie,  ivi  inclusa
l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma
241, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e  fatte  in  ogni  caso
salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni
ed agli enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva  l'autonomia  delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle  istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica. 
 
                             Art. 51-ter 
 
                          (Aree funzionali) 
 
    1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di  spettanza
statale  nelle  seguenti  aree   funzionali:compiti   di   indirizzo,
programmazione  e   coordinamento   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica nazionale; istruzione  universitaria  e  alta  formazione
artistica, musicale e  coreutica,  programmazione  degli  interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento  delle
universita',  delle  Istituzioni  dell'Alta  Formazione  Artistica  e
Musicale  (AFAM)  e  degli   enti   di   ricerca   non   strumentali;
valorizzazione del merito e diritto  allo  studio;  accreditamento  e
valutazione in materia universitaria  e  alta  formazione  artistica,
musicale  e  coreutica;  attuazione   delle   norme   comunitarie   e
internazionali  in  materia  di  istruzione  universitaria   e   alta
formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione  europea  e
integrazione internazionale  del  sistema  universitario  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica anche in  attuazione  degli
accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza  degli
enti  e  istituzioni  di  ricerca  non   strumentali;   completamento
dell'autonomia  universitaria;  formazione  di  grado  universitario;
razionalizzazione   delle   condizioni    d'accesso    all'istruzione
universitaria; partecipazione  alle  attivita'  relative  all'accesso
alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo  tra  istruzione
universitaria, istruzione scolastica e formazione;  valorizzazione  e
sostegno della ricerca libera  nelle  universita'  e  negli  enti  di
ricerca; integrazione  tra  ricerca  applicata  e  ricerca  pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi  nazionali  e
internazionali  di  ricerca;  sostegno  della  ricerca   spaziale   e
aerospaziale;  cura  dei  rapporti   con   l'Agenzia   nazionale   di
valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR);
congiuntamente  con  il  Ministero   dell'istruzione,   funzioni   di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione  del
sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione   (INVALSI)   e
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa (INDIRE); cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
comunitario ed internazionale; promozione e  sostegno  della  ricerca
delle imprese ivi compresa la  gestione  di  apposito  fondo  per  le
agevolazioni   anche   con   riferimento   alle   aree   depresse   e
all'integrazione  con  la  ricerca  pubblica;   finanziamento   delle
infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European
Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)
n. 723/2009 del Consiglio del 25  giugno  2009;  programmi  operativi
finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti  privati  di
ricerca  e  delle  attivita'  per   la   diffusione   della   cultura
scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
                           Art. 51-quater 
 
                            (Ordinamento) 
 
    1. Il Ministero si  articola  in  uffici  dirigenziali  generali,
coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4  e  6.
Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso  il  segretario
generale, e' pari a sei, in relazione alle  aree  funzionali  di  cui
all'articolo 51-ter.». 
  2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.