Art. 4 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1,  2  e  3,  fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3,
comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti  di  cui  ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n.
140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli  incarichi
dirigenziali  comunque  gia'   conferiti   presso   l'amministrazione
centrale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi
incarichi. 
  2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di  organizzazione,  il
contingente di personale degli Uffici di  diretta  collaborazione  e'
stabilito transitoriamente in centotrenta  unita'  per  il  Ministero
dell'istruzione   ed   in   sessanta   unita'   per   il    Ministero
dell'universita' e ricerca. Nei limiti  del  contingente  complessivo
cosi' individuato, ciascun Ministro, con  proprio  provvedimento,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   puo'
provvedere  alla  costituzione  dei  suddetti   uffici   di   diretta
collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In  aggiunta
a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'universita'  e
della  ricerca  possono  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
responsabili degli uffici di  diretta  collaborazione,  salvo  quanto
previsto dal comma 5. 
  3.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   regolamenti   di
organizzazione  di  cui  all'articolo  3   comma   6,   il   Ministro
dell'istruzione  e  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
assicurano tempestivamente,  secondo  le  rispettive  competenze,  la
nomina dei due capi dipartimento e del segretario  generale,  nonche'
il  successivo  conferimento  degli  incarichi   per   le   posizioni
dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalita', le
procedure  e  i  criteri  previsti  dall'articolo  19   del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Restano  fermi  gli  incarichi
dirigenziali delle strutture periferiche gia' conferiti alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma
4, il personale  di  entrambi  i  Ministeri  permane  nel  ruolo  del
personale dirigenziale e  nella  dotazione  organica  di  quello  non
dirigenziale     del     soppresso     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca.  Successivamente  alla  data  di
entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei  Ministeri  e
in sede  di  prima  applicazione  degli  stessi,  alle  procedure  di
interpello per l'attribuzione degli incarichi  dirigenziali,  sia  di
prima sia di seconda fascia,  possono  partecipare  i  dirigenti  del
ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando  quanto  disposto
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  5.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   regolamenti   di
organizzazione, l'Organismo indipendente di  valutazione  di  cui  al
regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera
per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero  dell'universita'
e della ricerca. 
  6. La Direzione generale per le  risorse  umane,  finanziarie  e  i
contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto  di
cui all'articolo 3, comma  4,  come  struttura  di  servizio  per  il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  per  la  gestione  dei
capitoli di bilancio iscritti  sotto  il  centro  di  responsabilita'
amministrativa numero 1  -  Gabinetto  ed  altri  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero. 
  7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  3,  comma  8,  le
risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con
decreto  interministeriale  dei  Ministri  dell'istruzione,   nonche'
dell'universita'  e  della  ricerca.  A  decorrere  dall'acquisizione
dell'efficacia del predetto  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi  dell'articolo  21,
comma 17, secondo periodo, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.
Nelle  more  dell'assegnazione  delle  risorse,  e'  autorizzata   la
gestione  sulla  base  delle  assegnazioni  disposte   dal   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  nell'esercizio
2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa  alle
spese a carattere strumentale  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
  8. La denominazione  "Ministero  dell'istruzione"  sostituisce,  ad
ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la   denominazione   "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" in relazione  alle
funzioni di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge. 
  9. La denominazione "Ministero dell'universita'  e  della  ricerca"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca"  in
relazione alle funzioni di cui agli  articoli  51-bis  e  51-ter  del
decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal
presente decreto-legge. 
  10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76,  77  e  88  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'  e
della ricerca  succedono,  per  quanto  di  competenza,  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle
funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo
111 del codice di procedura civile. 
  12. Le funzioni di controllo  della  regolarita'  amministrativo  e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sugli  atti
adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma  1  dell'articolo
1, nella fase di prima  applicazione,  continuano  ad  essere  svolte
dagli  uffici  competenti  in  base  alla  normativa  previgente.   A
decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo
sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
e'  istituito  nell'ambito  del  predetto  Dipartimento  un  apposito
Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le
predette finalita' sono, altresi', istituiti due  posti  di  funzione
dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   a   bandire   apposite   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere, in  deroga  ai  vigenti  vincoli
assunzionali,  a  tempo  indeterminato  10  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.  Conseguentemente
le predette funzioni di controllo sugli atti adottati  dal  Ministero
dell'istruzione  continueranno  ad  essere  svolte  dal   coesistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.