Art. 6 
 
           Particolari modalita' di espressione delle DAT 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni  fisiche  del  paziente  non
consentano di redigere  le  DAT  per  atto  pubblico,  per  scrittura
privata autenticata o per scrittura privata, le  DAT  possono  essere
espresse  attraverso  videoregistrazione  o  altri  dispositivi   che
permettano alla persona con disabilita' di comunicare. 
  2. Le DAT, espresse ai sensi di cui al comma 1, sono trasmesse alla
Banca dati nazionale  con  le  modalita'  previste  dal  disciplinare
tecnico di cui all'articolo 10. 
  3. Nei casi in cui si proceda alla revoca con le modalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 219 del 2017,
il medico rende una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale e' trasmessa alla Banca
dati nazionale secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico
di cui di cui all'articolo 10. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il comma 6 dell'art. 4 della legge n.  219
          del 2017: 
              «6. Le DAT devono essere redatte per  atto  pubblico  o
          per scrittura  privata  autenticata  ovvero  per  scrittura
          privata  consegnata  personalmente  dal  disponente  presso
          l'ufficio dello stato civile del comune  di  residenza  del
          disponente  medesimo,  che  provvede   all'annotazione   in
          apposito  registro,  ove  istituito,   oppure   presso   le
          strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui
          al comma 7.  Sono  esenti  dall'obbligo  di  registrazione,
          dall'imposta  di  bollo  e  da  qualsiasi  altro   tributo,
          imposta, diritto e tassa. Nel caso  in  cui  le  condizioni
          fisiche del paziente non  lo  consentano,  le  DAT  possono
          essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi
          che consentano alla persona con disabilita' di  comunicare.
          Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e
          revocabili in ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di
          emergenza e urgenza impedissero di  procedere  alla  revoca
          delle DAT con le forme  previste  dai  periodi  precedenti,
          queste possono essere revocate  con  dichiarazione  verbale
          raccolta o videoregistrata da un medico,  con  l'assistenza
          di due testimoni.». 
              - Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».