Art. 34 
 
 
                    Archivio centrale dello Stato 
 
  1. L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, custodisce la
memoria documentale dello Stato unitario. Conserva, in conformita'  a
quanto  previsto  dal  Codice,  archivi  e  documenti,  su  qualunque
supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e  vigila  sulla
formazione di detti archivi. Conserva, inoltre, archivi e  documenti,
su qualunque supporto, di enti pubblici di  rilievo  nazionale  e  di
privati che lo Stato abbia in proprieta' o  deposito.  Garantisce  la
consultabilita' della documentazione conservata. 
  2. L'Archivio centrale dello  Stato  costituisce  repository  degli
archivi digitali degli organi centrali dello Stato e  degli  atti  di
stato civile per l'intero territorio nazionale, previa  intesa  e  di
concerto  con  il  Centro  nazionale  di   raccolta   del   Ministero
dell'interno. 
  3. L'Archivio centrale dello Stato svolge,  inoltre,  attivita'  di
ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica. 
  4. L'Archivio centrale dello Stato  e'  sottoposto  alla  vigilanza
della  Direzione  generale  Archivi  e,  limitatamente   ai   profili
finanziari e contabili, della Direzione generale Bilancio.