Art. 35 
 
 
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale  -
                           Digital Library 
 
  1. L'Istituto  centrale  per  la  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, di seguito «Digital  Library»,  cura  il  coordinamento  e
promuove programmi di digitalizzazione del  patrimonio  culturale  di
competenza del Ministero. A tal fine elabora il  Piano  nazionale  di
digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura  l'attuazione  ed
esprime parere obbligatorio  e  vincolante  su  ogni  iniziativa  del
Ministero in materia. 
  2. Il direttore della Digital Library, in particolare: 
    a)  cura  il   coordinamento   in   materia   di   programmi   di
digitalizzazione  del  patrimonio   culturale   di   competenza   del
Ministero, nonche'  dei  censimenti  di  collezioni  digitali  e  dei
servizi per l'accesso on-line, quali siti Internet, portali  e  delle
banche dati; 
    b) verifica lo stato dei  progetti  di  digitalizzazione  attuati
dagli uffici del Ministero e monitora la  consistenza  delle  risorse
digitali disponibili; 
    c) coordina appositi  tavoli  tecnici  con  rappresentanti  degli
istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai  fini
dell'elaborazione  e   dell'attuazione   del   Piano   nazionale   di
digitalizzazione del patrimonio culturale; 
    d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e  redige  accordi
tipo  per  la  realizzazione  di  progetti  di  digitalizzazione  del
patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici
o privati; 
    e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice. 
  3.  La  Digital  Library  svolge  sull'Istituto  centrale  per  gli
archivi, sull'Istituto centrale per  i  beni  sonori  e  audiovisivi,
sull'Istituto  centrale  per  il  catalogo  e  la  documentazione   e
sull'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane le funzioni  di  indirizzo  e,  d'intesa  con  la  Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme  della
Direzione  Bilancio,  del  bilancio  di  previsione,  delle  relative
proposte di variazione e del conto consuntivo. I  direttori  di  tali
istituti sono nominati dal direttore della Digital Library  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165  del  2001.
Le risorse  umane  e  strumentali  ai  suddetti  Istituti  dotati  di
autonomia  speciale   sono   assegnate   dalla   Direzione   generale
Educazione, ricerca e istituti culturali,  d'intesa  con  la  Digital
Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la  Direzione
generale Bilancio. L'Istituto centrale per  gli  archivi,  l'Istituto
centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il
catalogo  unico  delle  biblioteche  italiane   dipendono,   altresi'
funzionalmente,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,   dalla
Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale  Biblioteche  e
diritto d'autore. 
 
          Note all'art. 35: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 17 (Catalogazione). - 1.  Il  Ministero,  con  il
          concorso  delle  regioni  e  degli  altri   enti   pubblici
          territoriali, assicura la catalogazione dei beni  culturali
          e coordina le relative attivita'. 
              2. Le procedure e le modalita'  di  catalogazione  sono
          stabilite  con  decreto  ministeriale.  A   tal   fine   il
          Ministero, con  il  concorso  delle  regioni,  individua  e
          definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,  accesso
          ed  elaborazione  dei  dati  a  livello  nazionale   e   di
          integrazione in rete delle banche dati dello  Stato,  delle
          regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 
              3.  Il  Ministero  e   le   regioni,   anche   con   la
          collaborazione   delle   universita',    concorrono    alla
          definizione di programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed
          iniziative  scientifiche  in   tema   di   metodologie   di
          catalogazione e inventariazione. 
              4. Il Ministero, le regioni e gli altri  enti  pubblici
          territoriali,  con  le  modalita'   di   cui   al   decreto
          ministeriale previsto al comma 2, curano  la  catalogazione
          dei beni culturali loro appartenenti e, previe  intese  con
          gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 
              5. I dati di cui al presente  articolo  affluiscono  al
          catalogo  nazionale  dei  beni  culturali   in   ogni   sua
          articolazione. 
              6.   La   consultazione   dei   dati   concernenti   le
          dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e'  disciplinata
          in modo da garantire la sicurezza  dei  beni  e  la  tutela
          della riservatezza.» 
              - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  31
          marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5.