Art. 38 
 
 
                   Istituti e scuole del restauro 
 
  1. L'Istituto centrale per il  restauro,  l'Opificio  delle  pietre
dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro
svolgono attivita' di restauro, conservazione, formazione, ricerca  e
consulenza sul patrimonio culturale  appartenenti  allo  Stato  e  ad
altri enti pubblici e privati. 
  2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di  Alta
Formazione e Studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368. 
 
          Note all'art. 38: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del26 ottobre 1998 n. 250: 
              «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso  i
          seguenti istituti operano scuole di alta  formazione  e  di
          studio: Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio  delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 
              2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi  di
          formazione e di specializzazione anche con il  concorso  di
          universita'  e  altre  istituzioni  ed  enti   italiani   e
          stranieri  e  possono,  a   loro   volta,   partecipare   e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 
              3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
          ammissione e i criteri di selezione del  personale  docente
          sono stabiliti con regolamenti  ministeriali  adottati,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, con decreto del Ministro, d'intesa con  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  la  funzione
          pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica. Con decreto del Ministro  possono
          essere  istituite  sezioni  distaccate  delle  scuole  gia'
          istituite. 
              4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui  al
          comma 3  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di  cui
          all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del
          30 settembre 1963, n. 1409.»